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lunedì 8 luglio 2013

UNICO 2013: gli acconti d'imposta.

Con l’avvicinarsi della scadenza dei versamenti relativi al Modello Unico 2013, i contribuenti si trovano alle prese con le norme che chiedono di rideterminare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2013. 
Le disposizioni tributarie impongono infatti che, nel calcolo degli acconti con il metodo storico, si debba tener conto di un’eventuale minore deducibilità dei costi prevista per il 2013. 

È doveroso ricordare che vi sono due metodi a presiedere il conteggio degli acconti Irpef/Ires per le persone fisiche e le società di capitali: 

- il “metodo storico”, secondo il quale gli acconti d’imposta per l’anno 2013 sono dovuti in misura pari al 99% dell’imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche e al 100% dell’imposta dovuta sul reddito delle società; 

- il “metodo previsionale” secondo il quale le persone fisiche e i soggetti Ires assumono come termine di raffronto l’imposta che si prevede di versare per l’anno di competenza (2013). Con tale criterio si deve però portare attenzione a non versare un importo inferiore a quanto sarà effettivamente dovuto per l’anno in corso evitando così di incorrere in eventuali sanzioni. Infatti, qualora l’acconto dovesse risultare inferiore a quanto dovuto, l’Amministrazione Finanziaria applicherà una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata, maggiorata degli interessi dovuti. 

Il versamento dell’acconto Irpef - Il saldo che risulta da Unico PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 16 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta riferita all’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a € 51,65. L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: 
- unico versamento entro il 30 novembre, se l’acconto non supera € 257,52; 
- due rate se l’acconto è pari o superiore a € 257,52 (la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo, la seconda – pari al restante 60% – entro il 30 novembre). 

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre, invece, deve essere pagato in un’unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. 

Il versamento dell’acconto Ires - I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere effettuati entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 
I contribuenti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non viene approvato entro la scadenza disciplinata dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere versato entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Il versamento dell’acconto Ires avviene in due rate se l’importo supera i 103 euro. In questo caso, la prima rata comprenderà il 40% dell’acconto, mentre il residuo verrà versato alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. In ogni caso è contemplata la possibilità di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate. 

Casi particolari che obbligano il contribuente al ricalcolo degli acconti 
– I dati per il ricalcolo degli acconti 2013 dovranno far capo alle specifiche norme tributarie, che hanno prodotto modifiche alle regole di determinazione del reddito sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche per l’anno in corso, quali:
- la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le auto aziendali e dei professionisti (dal 40% nel 2012 al 20% nel 2013); 
- la maggiore rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni; 
- la proroga per il 2013 delle agevolazioni a favore dei lavoratori dipendenti “frontalieri”; 
- la proroga per il 2013 delle detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti; 
- la deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante; 
- la detassazione per le reti di imprese. 

È inconfutabile, quindi, che se il contribuente è coinvolto da almeno una di queste modifiche normative, dovrà conteggiare le dovute rettifiche sul reddito del 2012 riliquidando l’imposta a saldo e su questa ricalcolare l’acconto dovuto che dovrà essere versato secondo le regole ordinarie sopra enunciate.

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