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martedì 9 luglio 2013

Unico: il versamento dopo l’8 luglio 2013

Con il D.p.c.m. del 13 giugno 2013, il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga per i versamenti a saldo e il pagamento del primo acconto relativo alle imposte sui redditi, Irap e Iva.
Il termine di pagamento non è dunque scaduto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali possono pagare l’imposta, dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con un importo maggiorato del 0,40%. Tutti gli altri dovranno invece versare le imposte e i contributi entro il 17 luglio 2013, con la maggiorazione dello 0,40%, con possibilità di usufruire però del ravvedimento operoso oltre detto termine.

Ambito soggettivo – Beneficiano di questa ulteriore scadenza, le imprese individuali, le società di persone e i relativi soci o associati, i quali, pur essendo persone fisiche, percepiscono un reddito che deriva dalla partecipazione in una società soggetta a studi di settore. Vi rientrano anche le società di capitale soggette alla disciplina degli studi di settore.

Esclusione – Non rientrano in questo termine benevolo, oltre alle società che non sono soggette alla disciplina degli studi di settore, anche le società di capitali che hanno approvato il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esse devono, allora, eseguire il versamento, entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Rimane ferma la scadenza del 16 luglio, dunque l’approvazione del bilancio entro tale data comporta il pagamento dell’imposta senza alcuna maggiorazione.

Ulteriori pagamenti – Alle scadenze di cui sopra sono stati adeguati anche i contributi Inps e il diritto annuale per la camera di commercio; in quanto, circa l’Inps, il comunicato n.10385 del 27 giugno 2013 ha chiarito che le scadenze per il versamento dei contributi artigiani, commercianti e per la gestione separata dei liberi professionisti assoggettati a studi di settore, vanno riferite alle scadenze previste per l’imposta sui redditi e l’Irap. È altresì specificato che la differenza tra l’importo iniziale e quello maggiorato, va versato separatamente dai contributi, utilizzando la causale “Api” per gli artigiani o “Cp” per i commercianti o “Dppi” per i liberi professionisti iscritti alle gestione separata. Quanto al diritto annualedovuto per l'iscrizione nel registro imprese, da pagare alle rispettive camere di commercio di appartenenza, il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare del 17 giugno 2013, ha disposto il differimento della scadenza di tale diritto insieme alle imposte da dichiarazione. Vale dunque, per entrambe i pagamenti, quanto detto sopra, cioè che il contributo subisce una maggiorazione del 0,40%, dal 9 luglio fino al 20 agosto 2013, sull’importo dovuto inizialmente. Si ricorda, infine, che il diritto annuale da pagare alla camera di commercio non può però essere rateizzato, dunque va versato in un'unica soluzione.

Novità nella procedura di calcolo 
– Circa la procedura da seguire per il calcolo dei versamenti e del primo acconto, si deve tener conto di alcune novità che riguardano:
- i costi delle auto aziendali, la cui deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo passa dal 40% al 20% se impiegati nell’esercizio di impresa, mentre scende dal 90% al 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- le società di capitali cd di comodo, cioè quelle società che nel 2012 si trovavano in situazione di perdita sistemica o che non hanno superato il test di operatività, devono versare la maggiorazione di 10,5 punti percentuali, la quale trova applicazione anche sulla quota di reddito imputata per trasparenza dai soggetti di comodo a soggetti Ires;
- nel determinare il saldo 2012 e l'acconto 2013 dei contributi che scaturiscono dal quadro “RR” di Unico persone fisiche, l'imprenditore individuale deve calcolare la base imponibile al lordo dell'Ace, ed, allo stesso modo, il socio lavorante di una Srl deve calcolare la base imponibile, prendendo a base la quota di partecipazione prima dell'agevolazione Ace, mentre il socio di società di persone e Srl trasparenti deve sommare l'Ace alla quota attribuita per trasparenza;
- i contribuenti che dal 2013 sono usciti dal regime dei minimi possono non versare l'acconto sulla sostitutiva, sfruttando il metodo previsionale e non devono versare altresì l'acconto Irpef, dal momento che non esiste una norma circa tale obbligo. Esse dovranno provvedere a versare l'Irpef direttamente a saldo nel giugno 2014 mentre sono tenute a versare l'acconto Irpef, se già nel 2012 possedevano altre tipologie di redditi assoggettate a tale imposta;
- i contribuenti che entrano nel regime dei minimi dal 2013, possono non versare l'acconto Irpef, se non possiedono altri redditi assoggettati a tale imposta e non sono tenuti al versamento dell'acconto sull'imposta sostitutiva;
- per il triennio 2013-2015, i redditi agricoli e dominicali sono determinati attraverso una doppia rivalutazione della rendita catastale, in quanto a quella consueta dell'80% (reddito dominicale) o del 70% (reddito agrario) se ne aggiunge una ulteriore del 15%(o del 5% in alcuni casi).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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