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lunedì 4 febbraio 2013

Srl Semplificata: integrabile lo statuto standard o l’atto costitutivo


Parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico all'inserimento di clausole aggiuntive all'interno del modello di atto costitutivo.

Il parere del Ministero della Giustizia - Il Ministero della Giustizia in una nota dello scorso dicembre ha ritenuto che l’atto costitutivo e lo statuto delle società a responsabilità limitata semplificata, possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti, e che in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo a una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento della società.

Statuto standard modificabile -
 A seguito dunque del parere del Ministero della Giustizia (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) fatto proprio nella circolare dello scorso 2 gennaio 2013 n. 3657/C del Ministero dello Sviluppo Economico, la società a responsabilità limitata semplificata perderebbe la rigidità dello statuto standard. Il Ministero della Giustizia ha invertito l'opinione formatasi dopo l’entrata in vigore nel nostro ordinamento della società a responsabilità limitata semplificata (frutto dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2012, che ha originato l'articolo 2463-bis del Codice civile) e della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (introdotta dall'articolo 44 del D.L. 83/2012). Secondo l'articolo 2463-bis, l'atto costitutivo della Srls “deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale” e veniva ritenuta impossibile una modifica al testo standard di statuto, e ciò anche perché, prevedendo una prestazione professionale gratuita per legge, tale gratuità veniva ancorata alla limitazione dell'attività notarile derivante dalla necessità di adottare il modello standard. La non modificabilità dello statuto standard era anche asserita dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 182451 del 30 agosto 2012, e le poche modifiche che erano consentite riguardavano l'indicazione della durata in carica dell'organo amministrativo, la definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale e, di conseguenza, di quelli successivi.

Il parere del ministero dello sviluppo economico -
 Dopo il parere del Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico rivede la sua posizione con la trasmissione alle Camere di commercio, quindi al Registro delle Imprese, di una direttiva che in sostanza prevede due tipi di Srls, una che si ha quando l'atto costitutivo viene stipulato in conformità al modello standard, e che prevede la prestazione gratuita del notaio, e un altro tipo di Srls che si può discostare dal modello standard e che, comportando un intervento professionale “non limitato” del notaio, deve essere retribuito.

Una distinzione non chiara
 - Gli effetti delle semplificazioni sono sempre benvenuti, ma la recente apertura del Ministero della Giustizia potrebbe comportare un'inevitabile confusione tra la Srls e la Srlcr (dato che la distinzione principale tra questi due tipi societari era proprio quella che nella Srlcr non vi era lo statuto standard) portando a non capire quale possa essere la differenza sostanziale tra le due forme societarie, in particolare la Srlcr (secondo un parere del Ministero dello sviluppo economico del 30 agosto 2012 può essere costituita anche da chi non abbia compiuto i 35 anni d'età). A questo punto si potrebbe creare un po’ di confusione tra una Srls e una Srlcr visto che entrambe hanno il capitale inferiore a 10mila euro e hanno come soci solo le persone fisiche. L'unica differenza resta che nella Srls solo i soci possono essere eletti amministratori, mentre la Srlcr prevede quali amministratori anche persone fisiche non socie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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