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martedì 3 maggio 2011

Responsabile anche la banca se il bonifico per il 36% è incompleto

Con la decisione n. 655/2010, l’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato sull’agevolazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio
L’entità del danno derivante dal mancato riconoscimento al contribuente dell’agevolazione del 36% a causa del bonifico incompleto è da suddividere in misura pari al 50% tra le parti (banca e cliente).
Questa la decisione contenuta nella pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Milano – del 2 luglio 2010 n. 655, che è stata resa nota dalla circolare del 2 maggio 2011 n. 5, serie tributaria, dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
La controversia oggetto di analisi riguarda una richiesta di risarcimento danni avanzata da un cliente verso la propria banca in quanto, in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF presso cui il cliente/contribuente si è rivolto non ha riconosciuto valide, ai fini della detrazione IRPEF del 36%, le ricevute di alcuni bonifici in quanto carenti del riferimento alla L. 449/1997 e dei codici fiscali delle parti. Il cliente, peraltro, aveva disposto il pagamento delle fatture relative alle spese per il recupero edilizio mediante appositi bonifici al fine di beneficiare dell’agevolazione in questione.
Avverso il rifiuto della banca di provvedere al risarcimento dei danni subiti, così come richiesto dal cliente, la controversia è stata esaminata dall’ABF, quale organismo istituito presso la Banca d’Italia e preposto alla risoluzione delle controversie insorte con la clientela nella prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Il dipendente della banca deve prestare assistenza al cliente
Il Collegio di Milano focalizza la sua decisione sul grado di diligenza cui è tenuto l’intermediario nell’esecuzione delle disposizioni che gli sono impartite dal cliente. A tal proposito richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 12 giugno 2007 n. 13777, secondo cui “ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, la banca appellata, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati”. Ma il Collegio lombardo va oltre e afferma che l’obbligo di diligenza e buona fede dell’intermediario deve essere esteso fino a un “obbligo di assistenza dei propri clienti nella corretta predisposizione degli ordini di bonifico al fine di consentire loro di potere godere, in futuro, di un’agevolazione fiscale; e ciò, in particolar modo, quando si tratti di ipotesi di agevolazioni previste da norme fiscali che abbiano un’applicazione diffusa”. In conclusione, il dipendente della banca avrebbe dovuto segnalare che i dati specificati nell’ordine di bonifico erano incompleti e doveva altresì assistere il cliente nella loro corretta compilazione.
Risulta evidente l’importanza di tale decisione ai fini dell’operatività bancaria e finanziaria, in quanto anche servizi apparentemente meno rilevanti di altri possono comportare elevate responsabilità.
Per tali ragioni, il Collegio ha ritenuto di suddividere al 50% l’entità del danno (l’importo della detrazione IRPEF non fruita) tra banca e cliente.
L’ABI, peraltro, ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 353 del 7 agosto 2008, ha precisato che, in caso di bonifici incompleti (carenti ad esempio degli estremi della norma agevolativa, del codice fiscale dell’ordinante e del numero di partita IVA del beneficiario del bonifico), il cliente poteva sanare l’irregolarità fornendo i dati mancanti alla banca che, a sua volta, li avrebbe trasmessi all’Agenzia delle Entrate in via telematica.
 

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