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giovedì 7 febbraio 2013

Cartelle: sospensione di diritto


Anche per gli accertamenti esecutivi è sufficiente la dichiarazione del contribuente

In materia di riscossione, una delle disposizioni più significative tra quelle varate con la Legge di Stabilità 2013 è sicuramente la sospensione immediata, su istanza motivata del contribuente, di ogni iniziativa del Concessionario, finalizzata al recupero dei tributi. Il Legislatore ha così inteso porre un freno alle cc.dd. cartelle “pazze” (croce di molti italiani).

La novità. Ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss. della L. 228 del 2012 (entrata in vigore dal 1° gennaio), il contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, una comunicazione preventiva d’iscrizione d'ipoteca o un avviso di accertamento esecutivo, per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento, ha la possibilità di presentare una dichiarazione al Concessionario per ottenere l'immediata sospensione della procedura di riscossione.

Novanta giorni di tempo. Con la predetta dichiarazione
 – da presentare anche con modalità telematiche entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto - il contribuente dovrà documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: - da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; - dall’emissione di un provvedimento di sgravio; - dall’emissione di un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale; - dal pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in oggetto, in favore dell’ente creditore; - da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Annullamento dopo 220. Ricevuta la dichiarazione del contribuente, nel termine di 10 giorni, il Concessionario la trasmette con i relativi allegati all'ente creditore (per esempio, l’Agenzia delle Entrate o l’INPS), il quale ha 220 giorni di tempo per effettuare le verifiche del caso e confermare al contribuente l'esistenza o meno delle ragioni che giustificano la richiesta. Se l'ente impositore, trascorsi 220 giorni, non fornisce alcun riscontro al contribuente e al Concessionario, le partite indicate dal debitore verranno annullate di diritto, con conseguente discarica dei relativi ruoli. Verranno contestualmente eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

Sanzioni penali e amministrative. Il contribuente che produce una documentazione falsa ne risponde penalmente e sarà pure tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Termine per ricorrere. Si noti, infine, che le disposizioni della Legge di Stabilità 2013 non prevedono la sospensione del termine per impugnare. Pertanto, appare utile presentare non solo l’istanza di sospensione, ma anche il ricorso in CTP. L’eventuale successivo annullamento del ruolo, ovviamente, farà cessare la materia del contendere. In caso contrario, il contribuente potrà ottenere dal giudice il provvedimento di annullamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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