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mercoledì 6 febbraio 2013

Novità in tema di riscossione


La legge di stabilità (L. 228/2012) ha portato rilevanti novità (di seguito illustrate) in tema di riscossione dei tributi ed in particolare ha introdotto la cancellazione automatica per i ruoli di minore importo iscritti prima del 2000, la possibilità per il contribuente esecutato di rich­iedere la sospensione immediata della procedura di riscossione e nuove regole per la riscos­sione coattiva di importi fino a 1.000 euro.
Cancellazione dei ruoli ante 2000
I crediti di importo fino a 2.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscriz­ione a ruolo e sanzioni ma esclusi gli aggi) iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 ed ancora in essere alla data del 1°luglio 2013, sono automaticamente annullati; il con­tribuente iscritto a ruolo non deve in proposito presentare alcuna istanza. Dovrebbero rien­trare nella sanatoria anche i ruoli che, aventi le richiamate caratteristiche, sono oggetto di impugnazione.
Il medesimo effetto di annullamento potrebbe derivare dalla sanatoria prevista per l'Agente della Riscossione che in relazione ai ruoli di qualunque importo sottoscritti fino al 31 dicembre 1999, può comuni­care all'ente creditore di aver esaurito le attività di propria competenza senza tuttavia averlo riscosso. A seguito della comunicazione l'AdR è esonerato da ulteriori azioni di recupero con conseguente cancellazione del ruolo.
Richiesta di sospensione della riscossione
A seguito della notifica del primo atto di riscossione utile (cartella di pagamento o, si ritiene, la comunicazione di presa in carico delle somme dell'accertamento esecutivo) o di un atto cau­telare (es. preavviso di fermo o di iscrizione di ipoteca) o esecutivo (es. pignoramento), il debitore può chiedere l'immediata sospensione della riscossione presentando all'AdR (tramite raccomandata o anche in via telematica), entro 90 giorni dalla notifica, una dichiarazione e la relativa documentazioneattestante che:
— il diritto di credito azionato è interessato da prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
— l'ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;
— l'ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;
— il credito è stato in tutto o in parte annullato o sospeso in un giudizio al quale l'AdR non ha preso parte;
— in data antecedente alla formazione del ruolo, è stato effettuato un pagamento in favore dell'ente creditore riconducibile al ruolo in oggetto;
— qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
L'AdR,  entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette all'Agenzia delle Entrate (o altro ente creditore) la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata; decorsi altri 60 giorni, l'AE, in caso di correttezza della documentazione prodotta, trasmette in via telematica, all'AdR, il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio e, al contribuente, a mezzo racco­mandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo PEC se il destinatario ha l'obbligo di attivarla), la comunicazione della correttezza della documentazione prodotta; in caso contrario, comunica l'inidoneità della documentazione prodotta per la ripresa della riscossione.
Se l'AE (o il differente ente creditore) non invia la comunicazione di correttezza o inidoneità al contribuente e non trasmette i conseguenti flussi informatici all'AdR entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore all'AdR, i crediti in oggetto sono annullati di diritto.
Per le istanze di sospensione, aventi medesimo contenuto, presentate all'AdR prima del 1°gennaio 2013, l'AE deve comunicarne l'accoglimento o il rigetto entro il 29 marzo 2013. In caso di mancato invio della comunicazione entro il 6 agosto 2013 (220 giorni dalla pubblicazione della legge), i crediti oggetto della dichiarazione sono annullati di diritto.
Nel caso di produzione di documentazione falsa, oltre alle eventuali sanzioni penali, si applica la san­zione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art. 1 c. 541 L. 228/2012).
Riscossione coattiva di crediti di minore importo
Nelle procedure di riscossione coattiva intraprese dal 2 gennaio 2013, per debiti fino a 1.000 euro, l'Agente della riscossione può intraprendere le ordinarie azioni cautelari (es. fermo di beni mobili registrati e ipoteca di immobili) ed esecutive (pignoramento) solo una volta decorsi 120 giorni dall'invio al debitore (per posta ordinaria) di una comunicazione conte­nente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Tale comunicazione non è necessaria nel caso in cui l'AE (in quanto ente creditore) abbia respinto l'istanza di sospensione o annullamento presentata dal debitore secondo quanto sopra esposto per inidoneità della documentazione prodotta.
Dalla stessa data non è invece più previsto l'invio della doppia comunicazione prima dell'espropriazione forzata per debiti fino a 2.000 euro.
art. 1 c. 527 e s., 544 e 545 L. 228/2012

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