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venerdì 25 febbraio 2011

Scheda carburante «semplificata» per i professionisti

L’indicazione dei chilometri non è obbligatoria, a differenza di quanto previsto per le imprese

Sulla scia della recente sentenza emanata dalla Suprema Corte in materia di compilazione della scheda carburante per i veicoli aziendali (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947), pare utile analizzare la disciplina anche sotto il profilo dei professionisti.
Nonostante il DPR 444/97 disciplini la compilazione della scheda carburante per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL), effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte di tutti i soggetti IVA (nell’esercizio d’impresa, arte o professione), per alcuni aspetti occorre distinguere tra soggetti operanti nell’esercizio d’impresa e quelli esercenti arti e professioni.
L’obbligo di compilazione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica a tutti i contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.
Elemento in comune tra titolari di reddito d’impresa e professionisti è l’obbligo di indicare gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello e targa) e i dati del soggetto che acquista il carburante (denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA); tali elementi possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 444/97.
In relazione alla periodicità, si osserva che ciascun contribuente può scegliere liberamente se istituire una scheda mensile o trimestrale, non essendo correlata alla periodicità della liquidazione IVA.
Fermo restando quanto esposto, i professionisti sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. L’adempimento, che è ispirato a motivi di cautela fiscale, è diretto a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (in tal senso, CM 205/98 paragrafo 3.3).
La citata norma dispone, testualmente, l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa”.
Stante il tenore letterale della norma, è ormai consolidato l’orientamento in base al quale l’indicazione dei chilometri debba essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.
Si osserva altresì che, nonostante la CM 205/98 si limiti a riportare la lettera della norma senza fornire chiarimenti, l’esclusione per gli esercenti arti e professioni dall’obbligo di dichiarare i chilometri percorsi è espressamente prevista nella Guida dell’Amministrazione finanziaria Fisco e motori: istruzioni di guida” del 2006.
Obbligatoria la firma del distributore
All’atto di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):
- data del rifornimento;
- ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;
- denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);
- ubicazione dell’impianto di rifornimento;
- firma dell’esercente per convalida.
Riguardo a quest’ultima, la Corte di Cassazione ha affermato che l’apposizione della firma sulla scheda carburante da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione non rappresenta elemento meramente formale della scheda; piuttosto, avendo una funzione di convalida del rifornimento, la sottoscrizione costituisce elemento essenziale ai fini della legittima detrazione dell’imposta (in tal senso, si veda Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
È stato inoltre precisato che le schede carburanti devono essere complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento ammetta equipollente alcuno (Cass. 5 novembre 2008 n. 26539).

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