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venerdì 22 febbraio 2013

Bilancio: i fatti accaduti dopo il 31/12 nei principi contabili nazionali


Nella chiusura del bilancio d’esercizio occorre considerare non soltanto le rilevazioni contabili dei fatti accaduti entro il 31 dicembre, ma, in presenza di alcune circostanze, possono assumere rilevanza anche quei fatti verificatisi dopo tale data.

OIC 19 - Il principio contabile nazionale OIC 29, nel trattare le modalità di contabilizzazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, distingue tra:
- i fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio;
- i fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio stesso, ma che devono solo essere menzionati. 
La bozza del nuovo OIC 29 individua opportunamente una terza tipologia, rappresentata dai fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Fatti successivi da recepire in bilancio - I fatti da recepire in bilancio sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
Il principio contabile OIC 29
 indica una serie di eventi che, anche se successivi alla chiusura dell’esercizio, devono essere indicati in bilancio.
Il documento riporta, tra l’altro, i seguenti esempi:
a) la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
b) i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie), ovvero che evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio.

Fatti successivi da non indicare in bilancio – I fatti da non recepire in bilancio sono quei fatti che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. 
Il principio contabile OIC 29 indica che non richiedono variazioni nei valori di bilancio, per esempio, i seguenti fatti:
– la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
– la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
– la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere.

L’indicazione in Nota integrativa - Quando i fatti successivi alla data di bilancio, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, tali fatti successivi devono essere illustrati nella nota integrativa. 
Novità OIC 29 – Si segnala, infine, che il “nuovo” OIC 29 individua una terza tipologia di fatti successivi, quelli che possono incidere sulla continuità aziendale. Si tratta di una novità rilevante, soprattutto considerato il prolungato periodo di crisi che caratterizza l'economia.
Autore: Redazione Fiscal Focu

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