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mercoledì 20 febbraio 2013

Cedolare secca: proroga espressa per i nuovi contratti


DA: FISCAL FOCUS

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il modello 69 non deve essere presentato per quei contratti, per i quali l'opzione per la cedolare secca è già stata espressa nel modello Unico 2012.

Ma vi sono delle casistiche in cui tale esonero non è valido.

Casi in cui va presentato il modello 69 

contratti sottoscritti, ad esempio, con effetto dal 1° febbraio 2013, per i quali i contraenti scelgono la cedolare, implicano comunque la presentazione del modello 69 o la predisposizione del modello Siria telematico, se possibile, contenente l'opzione entro il 3 marzo 2013.

L’obbligo permane anche per i contratti già stipulati e per i quali si è in presenza della prima scadenza contrattuale, anche se in vigenza del rinnovo automatico previsto ex lege.
Ad esempio se un contratto di durata 4+4 ha la prima scadenza (primi quattro anni) a fine febbraio 2013 e il contribuente ha esercitato l’opzione in Unico 2012, è necessario presentare il modello 69 entro il 30 marzo 2013.
Così facendo si garantisce che l'opzione continui a essere efficace per i successivi quattro anni, salvo revoche. In caso contrario, la prima annualità contrattuale che ha inizio a marzo 2013 sconterà il regime di tassazione ordinario Irpef del reddito.

Altro caso in cui non si può prescindere dalla presentazione del modello 69 è quello in cui il contribuente vuole applicare la cedolare secca in un’annualità intermedia di contratto. Ad es., se il contratto è stato sottoscritto l’1.02.2012 e in sede di registrazione dello stesso non è stata espressa alcuna scelta, se il locatore vuole applicare la cedolare dall'annualità contrattuale che ha inizio nel 2013, il modello 69 dovrà essere presentato entro il 3 marzo 2013, cioè in corrispondenza della scadenza di pagamento dell'imposta di registro annuale.

Inoltre, in caso di revoca dell'opzione già esercitata. Secondo quanto chiarito dalla Circolare 20/E/2012 la revoca può essere comunicata:
- sia in carta libera;
- sia utilizzando il modello 69.
Quindi, se il locatore ha scelto la cedolare in Unico 2012, con riferimento a un contratto le cui annualità scadono il 31 marzo di ogni anno, per applicare il regime Irpef naturale, egli dovrà presentare il modello 69 entro la fine di aprile, versando l'imposta di registro annuale.

La remissione in bonis per la cedolare secca – L’articolo 2 del D.L. 16/2012 ha introdotto il nuovo istituto della remissione in bonis; tale strumento può essere utilizzato in realtà anche da chi presenta tardivamente, ovvero oltre il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro, il “modello 69”.
Ciò a patto che il tardivo assolvimento dell’obbligo non rappresenti un semplice ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.
Di conseguenza non può fruire della remissione in bonis chi presenta tardivamente il modello 69 dopo aver già pagato l’imposta di registro, in quanto il pagamento integrale di questa imposta integra un certo comportamento e presuppone, dunque la scelta di non aderire alla cedolare secca.
Pertanto la remissione in bonis nell’ambito della cedolare secca è ammessa solo se il contribuente manifesta un comportamento coerente e assolve a tutte le formalità e gli obblighi previsti, omettendo solo la presentazione entro i termini del “modello 69”.

Il versamento della sanzione
 - Il contribuente per perfezionare la remissione in bonis, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste per accedere all’istituto, deve quindi versare la sanzione di 258 euro tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili, utilizzando il codice tributo “8114”, introdotto dalla Ris. n. 46/E dell’11 maggio 2012.
Autore: Carla De Luca

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