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mercoledì 27 febbraio 2013

Fatturazione IVA e operazioni con l’estero dal 2013


 I contribuenti che effettuano operazioni con l'estero dal 1° gennaio 2013, devono fare i conti con le nuove regole che concernono la fatturazione. Tra gli elementi di cui tenere conto per documentare correttamente le cessioni e gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi, vi sono:
- il luogo in cui l'operazione è territorialmente rilevante ai fini Iva;
- la natura dell'operazione.
- il momento d'effettuazione dell'operazione, anche per rispettare la tempistica per la documentazione della stessa;
- lo status della controparte, se è soggetto UE o extra-UE e se lo stesso è debitore dell'imposta.
Va detto che dal 1° gennaio 2013 cambia il termine per adempiere gli obblighi di fatturazione Iva, ma non viene modificato il presupposto temporale dell'operazione.

Servizi generici - I criteri di determinazione del momento d'effettuazione per le prestazioni in ambito internazionale, infatti, sono rimasti i medesimi. I criteri di territorialità Iva per le prestazioni generiche, resa da un soggetto passivo extra-UE, sono disciplinati dall'articolo 7-ter del D.P.R. 633/72. 
L’articolo 6, comma 6, del D.P.R. 633/72 individua il momento dell'effettuazione per i servizi generici (articolo 7-ter) nei rapporti B2B in ambito internazionale nel momento di ultimazione della prestazione.
- per servizi resi a soggetti passivi comunitari ed extracomunitari;
- per le prestazioni ricevute da questi soggetti.

In deroga al criterio dell'ultimazione, tuttavia, la prestazione si considera eseguita se, prima di questo momento, è intervenuto il pagamento totale o parziale. 
L'emissione anticipata della fattura (o dell'autofattura), invece, non determina l'anticipazione dell'effettuazione.
Se la prestazione generica viene resa da un operatore comunitario (articolo 17, co. 2, secondo periodo) vengono applicati gli articoli 46 e 47 D.L. 331/93. Ciò significa che il committente nazionale:
- integra la fattura del fornitore;
- o, in caso di mancata ricezione della fattura entro il 2° mese successivo a quello d'effettuazione del servizio (articolo 46, comma 5, nuova versione), emette autofattura entro il 15 del 3° mese successivo, annotandola entro il termine d'emissione e con riferimento al mese precedente.

Servizi specifici - Le prestazioni diverse da quelle generiche, cosiddette prestazioni "specifiche" (es. immobiliari ex articolo 7-quater) si intendono effettuate:
- al pagamento;
o se antecedente alla pre-fatturazione, secondo l’articolo 6, commi 3 e 4.
L'obbligo di emettere fattura (o autofattura) per tali servizi resi a soggetti comunitari o extracomunitari (o da questi ultimi ricevuti) non fruisce del differimento al 15 del mese successivo, valevole per le prestazioni generiche.
Tuttavia, quando il fornitore è comunitario, si applicano comunque gli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93.
Per un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia reso da un soggetto comunitario, pertanto, vaintegrata la fattura ricevuta perché conta la pre-fatturazione (o va emessa l'autofattura entro il 15 del 3° mese, se la fattura non perviene entro il 2° mese successivo a quello del pagamento).

Cessioni di beni - Per le cessioni di beni effettuate in Italia da soggetti Ue, dotati di rappresentante fiscale o identificazione diretta, l'acquirente nazionale non deve più emettere autofattura (come avveniva fino al 31 dicembre 2012), ma deve procedere a integrare la fattura del fornitore comunitario, ai sensi dell'art. 46 del D.L. 331/93 (nuovo articolo 17, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72).
In effetti, secondo le disposizioni comunitarie recepite nell'art. 21, comma 6-bis, lett. a), del decreto Iva (per le operazioni attive), il soggetto residente è il debitore dell'imposta, tenuto all'integrazione della fattura estera e non all'autofatturazione per obbligo proprio (prevista dall'articolo 21, comma 6-ter).
I fornitori comunitari devono fatturare direttamente la cessione, indicando in fattura la specificaannotazione, equivalente a quella interna di “inversione contabile”, ed evitando che sia il rappresentante fiscale in Italia ad assolvere l'obbligo di documentare l'operazione.
I documenti emessi dal rappresentante fiscale sono irrilevanti ai fini Iva (Risoluzione 89/E/2010) e tali dovrebbero restare anche ora che è prevista l'integrazione della fattura estera.
Solo quando manca la fattura del cedente comunitario, l'acquirente residente emetterà un’autofattura.
Ai sensi del l'articolo 46, co. 5 del D.L. 331/93, infatti, se entro il 2° mese successivo a quello d'effettuazione dell'operazione non è ricevuta fattura, il cessionario nazionale, entro il 15 del mese seguente (3° mese), deve emettere autofattura riportante la dicitura “autofatturazione”, da registrare entro il termine stesso d'emissione, con riferimento al mese precedente (secondo mese).
Autore: Carla De Luca

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