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giovedì 14 febbraio 2013

Fatturato minimi e obblighi Iva


Il volume d’affari determinerà gli obblighi Iva in corso d’anno o dall’anno successivo

Premessa – I contribuenti minimi che escono dal regime per superamento dei ricavi in corso d’anno a seguito del superamento per oltre il 50% il volume d’affari saranno tenuti a effettuare gli adempimenti Iva nei termini ordinari.

Uscita Minimi - In generale, il regime dei minimi cessa dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni dell'art. 1, c. 96 L.244/2007, ovvero se si realizza uno degli eventi indicati nell'art. 1, c. 99 (per esempio, quando il contribuente acquisisce partecipazioni in società di persone, in Srl trasparenti o in associazioni professionali).

Volume d’affari - Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti.

Obblighi - In particolare se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Versamento Iva - Più precisamente in caso di fuoriuscita dal regime in corso d'anno per superamento del limite dei 30.000 euro per oltre il 50%, andrà versata l'Iva relativa a tutte le operazioni effettuate durante la permanenza nel regime, quindi senza applicazione dell'imposta.

Saldo in Unico - La “regolarizzazione” avverrà in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni e interessi. Più precisamente, il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare.

Determinazione Iva - Per la determinazione dell’Iva relativa alla frazione d’anno antecedente al superamento del limite, la circolare n. 73/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara affermando che “sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti”. Come previsto dalla Circolare n. 73/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate al contribuente che fuoriesce dal regime dei minimi in corso d’anno è fatto “salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti”. A seguito dell’uscita dal regime dei minimi il contribuente, pertanto, scorporerà l’Iva da versare dai corrispettivi incassati e calcolerà l’Iva dovuta detraendo l’Iva sugli acquisti.

Adempimenti successivi - Successivamente, al momento del superamento del limite di 45.000 €, il contribuente deve emettere regolare fattura con addebito di Iva e procedere con la liquidazione Iva e gli adempimenti previsti dal D.P.R. 6

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