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martedì 26 febbraio 2013

SCHEDA CARBURANTE E MONETA ELETTRONICA


I due metodi alternativi di documentazione del rifornimento - I rifornimenti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione vanno documentati, da parte di soggetti Iva, con la scheda carburante, documento ritenuto sostitutivo della fattura di acquisto(articolo 1, comma 1, D.P.R. 444/1997), ai fini della detrazione dell’imposta indicata.
Ciò nasce dal fatto che l'emissione della fattura è vietata ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di alcuni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
In deroga a tale obbligo di utilizzo della scheda carburante, dal 14 maggio 2011, i soggetti Iva che utilizzano esclusivamentemoneta elettronica per gli acquisti di carburante (bancomat o carte prepagate emesse da operatori finanziari tenuti all’invio della comunicazione speciale all'anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973) non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante (articolo 1, comma 3-bis, D.P.R. 444/1997).

L’alternatività dei due sistemi 
- I due sistemi di documentazione: scheda carburante e moneta elettronica sono alternativi tra loro (Circolare n. 42/E/2012, § 1) e non possono essere utilizzati contemporaneamente. Dunque anche solo un rifornimento effettuato in contanti, implica l’utilizzo da quel momento della sola scheda carburante.
Chi si rifornisce pagando con moneta elettronica, d’altro canto, può scegliere di utilizzare questo nuovo metodo o può continuare ad utilizzare la scheda carburante, se ormai fidelizzato, al fine della detrazione dell’imposta e della deduzione del costo.
Con Circolare n.1/E/2013, l’Agenzia ha chiarito (recependo una delle risposte fornite a Telefisco 2013), che“l'esclusività nelle modalità di certificazione di queste operazioni” non pregiudica “la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d'anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione”.
Tale scelta può essere fatta a partire dal giorno successivo della conclusione delle operazioni per la liquidazione dell'Iva. Ad esempio, se un contribuente ha sempre utilizzato la scheda carburante sino a giugno 2012 e da luglio 2012 utilizza il metodo alternativo della moneta elettronica, dovrà continuare a utilizzarlo sino al 31 dicembre 2012, pena la decadenza dei benefici fiscali (detrazione e deduzione).
Va posta particolare attenzione sul fatto che il sistema di certificazione dell'acquisto del carburante, con un determinato metodo, va riferito unitariamente al soggetto d'imposta; è quindi irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività; quindi, deve essere lo stesso per tutti i veicoli del contribuente.

Aspetti operativi e scadenze 
– Perché la moneta elettronica sostituisca la carta carburante (sia da un punto di vista di detrazione dell’Iva, che di deduzione del costo) devono essere rispettate tutta una serie di condizioni:
- è necessario che il contribuente sia il titolare della carta con cui si effettua il pagamento;
- che dall'estratto conto della carta sia individuabili tutti gli elementi relativi all'acquisto: la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo;
- che se contestualmente all’acquisto di carburante, vengono comprati anche altri beni o servizi, l'acquisto avvenga mediante una transazione distinta, tale da permettere di individuare l’importo specifico del rifornimento (la carta può infatti, essere utilizzata anche per altri acquisti inerenti o meno all'attività).
Una volta verificate tali condizioni, per scomputare l’imposta detraibile sull'acquisto di carburante per autotrazione è sufficiente scorporare l'imposta dell'estratto conto della carta elettronica, che va registrato come la scheda carburanti nel registro Iva acquisti.
Per i contribuenti che avessero scelto il “vecchio”, ma pur sempre attuale, metodo della scheda carburante, si ricorda che entro il 28 febbraio 2013 va fatta la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti.

L’art. 4 del D.P.R. 444/97, in tema di registrazione della scheda, dispone, infatti, la sua annotazione nel registro Iva degli acquisti e l'obbligo per l'intestatario del mezzo di trasporto di annotare il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre dai dispositivi presenti sui beni stessi. Tale ultimo obbligo, tuttavia, è escluso per i professionisti.
Autore: Carla De Luca

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