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venerdì 9 novembre 2012

Bonus fiscali: le detrazioni anche per i familiari


La convivenza del familiare è un titolo idoneo per la detenzione dell’immobile

I soggetti beneficiari - I soggetti privati (persone fisiche) che possono beneficiare della detrazione del 36 - 50% relativamente alle ristrutturazioni edilizie è abbastanza ampia, si va dal proprietario, all’usufruttario, all’inquilino, al socio di cooperativa. Possono beneficiare dell’agevolazione anche il familiare convivente e il promissario acquirente con il preliminare registrato. I contribuenti che possono usufruire della detrazione Irpef del 36-50%, tuttavia devono essere contemporaneamente, i soggetti che hanno sostenuto le spese oggetto dell’agevolazione, queste devono restare effettivamente a loro carico, devono essere soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono possedere o detenere, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Requisito del possesso - Beneficiano dell'agevolazione il proprietario, il nudo proprietario o il titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario, il socio di cooperative non a proprietà indivisa, l'assegnatario di alloggio anche se non ancora titolare di mutuo individuale (possessore) e quello di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore).

Familiari conviventi -
 Per familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Secondo l’Agenzia delle Entrate, è titolo idoneo alla detenzione dell'immobile anche la “situazione di convivenza” di colui che sostiene le spese con il familiare che è possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Dopo tale orientamento, la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie spetta anche ai familiari conviventi del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento, dell'inquilino o del comodatario, se, i sopra evidenziati soggetti sostengano le spese dell'intervento (quinti fattura ad essi intestata e pagamento tramite bonifico), e siano conviventi già dal momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, che ora corrisponde al momento in cui iniziano i lavori, come accade per il 55%.

Non abitazione principale – Nei casi di convivenza, non è necessario che l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione sia l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare convivente, ma è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

Intestazioni delle autorizzazioni – Per quanto riguarda le autorizzazioni comunali, non è rilevante il fatto che le stesse siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che effettua le spese.

Presenza di un preliminare registrato – Con il contratto preliminare di compravendita registrato, il promissario acquirente ha il titolo idoneo per poter essere considerato detentore dell'immobile. La circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E, ha previsto che in caso di stipula di un preliminare di compravendita dell'unità immobiliare, regolarmente registrato, il promissario acquirente, che già possiede l'abitazione, può beneficiare della detrazione Irpef sui lavori che vengono effettuati.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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