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giovedì 28 febbraio 2013

IMU: coniugi separati e “coppie di fatto”


Il soggetto passivo è l’ex coniuge affidatario

In vigenza del vecchio tributo comunale ICI, il criterio applicato alle abitazioni oggetto di assegnazione in seguito a divorzio o separazione, era quello della titolarità formale del bene; se questo fosse stato di proprietà del coniuge non assegnatario, l'ICI era comunque dovuta da titolare dell’immobile.
Oggi ai soli fini Imu, non ai fini Irpef l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
È, quindi, solo all'ex coniuge (moglie affidataria della casa coniugale), in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali.
Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex articolo 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.

Il versamento spetta per la totalità all’assegnatario, a prescindere dalla titolarità - In particolare, l'Imu deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale (la moglie versa il 100% anche se non proprietaria), il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta (4 per mille) stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile (200 euro fissi), nonché della maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell'immobile destinato a ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non venga computata la quota di imposta riservata allo Stato.
L’F24 per il versamento dell’IMU va intestato alla moglie, nel caso sia lei l’assegnataria.

Condizioni da rispettare

Soggetti estranei al coniugio - Si precisa che l’altro 50% della quota di proprietà dell’ex casa coniugale deve far capo necessariamente all’altro coniuge, in quanto se fosse invece di altro familiare diverso dall’ex coniuge (es. suocera o altro soggetto terzo rispetto all’originario nucleo familiare) non varrebbe il concetto di diritto di abitazione totale, che assorbe le quote di proprietà dell’altro coniuge.
Il diritto di abitazione non comprende quindi le quote di proprietà (piccole o grandi) dei soggetti terzi estranei alla famiglia (che formava il coniugio).

Immobile diverso dall’ex casa coniugale - Nel caso di immobile, inoltre, seppur assegnato in base al decreto del tribunale, conseguentemente a separazione, divorzio, ecc., ma diverso da quello che costituiva la ex casa coniugale, non si applica il diritto di abitazione nemmeno in tal caso e chi pagherà l’IMU sarà il proprietario dell’immobile, a prescindere da chi sia l’assegnatario.

Le coppie di fatto – Non cambia nulla, invece, per le coppie di fatto. Sia ai fini Ici che in ambito Imu trovano applicazione gli ordinari criteri di tassazione. Le abitazioni e residenze disgiunte godono entrambe delle agevolazioni per abitazione principale.
In caso di "separazione" della coppia di fatto, con assegnazione dell'immobile a uno dei due, l'Imu sarà dovuta dal titolare dell'immobile, in proporzione alla quota di possesso. In presenza di figli, si guarderà alla residenza e convivenza degli stessi, piuttosto che all'affidamento formale a uno o entrambi i genitori.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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