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mercoledì 13 febbraio 2013

MINIMI: il regime auto 2013


Con la Legge di Stabilità 2013 è stata disposta la riduzione, dal 2013, della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dal 40% al 20%. Analizziamo se tali novità comportino delle conseguenze anche per i regime dei “contribuenti minimi”.

Legge di Stabilità 2013 - Con la Legge di Stabilità 2013 è stato modificato l'art. 164, co. 1, Tuir, portando al ribasso i coefficienti di deducibilità parziale dei componenti negativi relativi ai veicoli indicati alla lett. b). In particolare è stata ridotta dal 40% al 20% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti ad uso promiscuo. La novità normativa si applica a partire dal 1° gennaio 2013.
Non è stata, invece, apportata alcuna modifica all'integrale rilevanza di cui alla lett. a), così come alla quota di deducibilità riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio: sono, inoltre, rimasti invariati i limiti del costo fiscalmente riconosciuto dei veicoli.

I contribuenti minimi - Per quanto riguarda i contribuenti minimi, la determinazione del reddito non è dettata dalle norme del Tuir in quanto l’art. 1 comma 96 della Finanziaria 2008 prevede che il reddito di impresa o di lavoro autonomo “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione”. Il mancato rinvio alle norme del Tuir è stato confermato prima nella circolare n. 7/E/2008 dove viene affermato che “a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario”; e successivamente nella Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Entrate, dove si sostiene che: “le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi sono dettate dall’articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, e pertanto con riferimento a tali soggetti non trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui redditi”. Considerato che la parziale deducibilità (20%) dei costi per le autovetture è prevista dall’art. 164 del Tuir si ritiene che tale limitazione non debba interessare i contribuenti che si avvalgono del “regime dei minimi”.

In sostanza i contribuenti minimi continueranno a dedurre dal reddito il costo dell’acquisto dell’autovettura e le relative spese nel limite del 50% e non applicheranno il limite di 18.075,99 al costo dell’autoveicolo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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