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venerdì 31 gennaio 2014

Scelta della forma societaria per l'esercizio dell'attività agricola

Luigi Dall'Oca
SISTEMA RATIO - Centro Studi Castelli

La recente reintroduzione del regime catastale di determinazione del reddito per le società agricole, diverse dalla società semplice, ha nuovamente modificato i criteri di valutazione della convenienza nella scelta della forma giuridica più adatta per l'esercizio delle attività agricole.
L'art. 1, c. 36 della Legge Stabilità 2014 ha reintrodotto l'opzione per la determinazione del reddito su base
catastale per le società a responsabilità limitata, comprese le cooperative, in nome collettivo ed in accomandita semplice aventi la natura di società agricola. Tale facoltà era stata abolita dall'art. 1, c. 513 della L. 228/2012, con la conseguenza che dal 2015 la sola società semplice avrebbe potuto godere della tassazione su base forfettaria mentre tutte le altre società agricole sarebbero dovute rientrare nel regime di tassazione basato sulla contrapposizione dei costi e ricavi effettivi.
Alla luce della predetta novità, giova riepilogare, in estrema sintesi, quali possano essere i vantaggi o svantaggi dell'adozione di una forma societaria diversa dalla società semplice per l'esercizio dell'attività agricola. In particolare, per esigenze di semplificazione, si confronteranno le caratteristiche della società semplice con quelle della società a responsabilità limitata, entrambe società agricole, e quindi aventi per oggetto esclusivo le attività di cui all'art. 2135 del C.C. ed aventi la denominazione "società agricola".
La principale differenza di carattere giuridico tra i due soggetti attiene l'autonomia patrimoniale, che per la S.s. può dirsi imperfetta, in quanto per i debiti sociali possono essere chiamati a rispondere anche i soci, mentre nel caso della S.r.l., avente autonomia patrimoniale perfetta, dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio, tranne, naturalmente, nel caso della concessione di garanzie da parte dei soci.
Una ulteriore rilevante differenza riguarda il regime contabile obbligatorio e gli adempimenti ad esso correlati.
La S.s., infatti, non è tenuta per legge alla redazione delle scritture contabili e, quindi, del bilancio; i soli libri obbligatori sono quelli tributari, quali i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti ed, eventualmente, il registro di carico e scarico animali allevati. La S.r.l., al contrario, è tenuta alla redazione di scritture contabili, libri sociali e bilancio di esercizio annuale, che deve essere depositato presso il Registro delle Imprese. Appaiono, quindi, evidenti le differenze in termini di costi, sia amministrativi che professionali, e di responsabilità, sia civili che penali, connesse ai maggiori adempimenti di cui risulta gravata la S.r.l..
Per quanto attiene, poi, il regime fiscale in materia di imposte dirette, si è già detto che è consentita anche alla
S.r.l. l'adozione del regime di tassazione, normalmente favorevole, basato sulle rendite catastali, che la equipara sostanzialmente alla S.s.. Tuttavia, la S.r.l. sconta l'IRES in misura pari al 27,5% e vede tassati come redditi di capitale in capo ai soci gli eventuali utili distribuiti, mentre la S.s. opera in trasparenza fiscale imputando ai soci unicamente il reddito agrario rivalutato. Solo le S.r.l. aventi sino a 10 soci persone fisiche e ricavi sino a 5,164 milioni di Euro possono a loro volta adottare il conveniente regime di trasparenza fiscale, di cui all'art. 116 del TUIR, che le equipara sostanzialmente alle S.s..
Rammentiamo, inoltre, che non vi sono differenze tra i due soggetti in materia di IVA.
Infine, ad entrambe le tipologie di società si rendono applicabili le agevolazioni riguardanti le imposte indirette
per l'acquisto dei fondi rustici, sussistendo i requisiti richiesti dalla normativa sull'arrotondamento della piccola
proprietà contadina, con assoggettamento alla sola imposta proporzionale catastale dell'1%.

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