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giovedì 9 gennaio 2014

Contratto di associazione in partecipazione: rilevante solo se registrato

Il contratto di associazione in partecipazione, sebbene espressamente disciplinato dalle norme del Codice civile, presenta diversi profili problematici, connessi soprattutto ai diversi interventi legislativi e di prassi che l’hanno interessato. 


Tali interventi sono stati giustificati dall’uso, spesso distorto, di tale forma contrattuale presso le aziende, volta principalmente a celare quelli che sono veri e propri rapporti di lavoro dipendente.

La stessa finalità è stata richiamata anche dalla recente L. 92/2012, che è tornata sul tema, introducendo diverse limitazioni volte a limitare l’uso improprio di tale forma contrattuale.

Con riferimento, invece, alla disciplina fiscale, occorre far riferimento a norme meno recenti, le quali tuttavia meritano di essere attentamente analizzate.

Il riferimento non è né all’imposta sui redditi né all’Iva (sulle quali ormai è possibile individuare un orientamento univoco), quanto all’imposta di registro e ai riflessi della registrazione sulla deducibilità dei compensi dai redditi d’impresa.

Ma andiamo con ordine.
Come noto, in caso di apporto di capitale o misto, il percettore dovrà dichiarare un reddito di capitale, mentre in caso di apporto di solo lavoro il reddito è assimilato a quello di lavoro autonomo.

Tuttavia, la C.M. n.50/E del 12.06.2002 ha espressamente chiarito che, qualora l’atto non abbia data certa, la quota spettante all’associato non assume alcuna rilevanza fiscale: ciò significa che non concorre a formare reddito per l’associante e, allo stesso tempo, non può essere dedotto dal reddito d’impresa.

In altre parole, affinché il contratto di associazione in partecipazione abbia rilevanza fiscale è necessario che lo stesso sia redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o, infine, sia sottoposto a registrazione.

Pertanto, sebbene la registrazione del contratto non sia obbligatoria, qualora l’impresa voglia dedurre dal reddito i compensi corrisposti all’associato che apporta lavoro, dovrà provvedere alla registrazione dello stesso, versando la somma di euro 168.

Qualora si dovesse procedere con la registrazione, tuttavia, va rimarcato come i compensi corrisposti ai familiari siano comunque indeducibili.
Anche nel caso del contratto di associazione in partecipazione, infatti, rileva quanto stabilito dall’art. 60 del Tuir, secondo il quale non sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Si precisa, infine, che nel caso di apporto di capitale o misto, i compensi corrisposti all’associato sono sempre indeducibili dal reddito d’impresa.

Ai fini Irap, invece, anche qualora si proceda alla registrazione del contratto, gli importi corrisposti saranno sempre indeducibili qualora l’associato sia una persona fisica o un professionista, mentre nel caso di apporto di solo lavoro saranno deducibili i compensi corrisposti all’associato-imprenditore.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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