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mercoledì 8 gennaio 2014

Stabilità: mini sanatoria per le cartelle.

Riscossione sospesa fino al 15 marzo 2014

Il 2014 si apre con una novità sul fronte della riscossione. Si tratta della mini sanatoria delle cartelle introdotta con la legge di Stabilità (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Chi può aderire. 
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73). Restano dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente.

Perfezionamento della sanatoria. La definizione si perfeziona con il versamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014.

Obblighi di informazioni dell’agente. A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge. Ciò consentirà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate. Entro il 30 giugno 2014, invece, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

Sospensione generalizzata della riscossione
. Per consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione. Ciò vuol dire che con riguardo agli importi suscettibili di sanatoria, non saranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e, laddove queste ultime fossero già state intraprese, le stesse resteranno in “stand by” in attesa dell’eventuale adesione del debitore con il conseguente discarico degli importi. La sospensione generalizzata della riscossione avrà anche un effetto dilatorio per chi intende impugnare gli atti di riscossione potenzialmente sanabili, posto che i termini di prescrizione per il ricorso sono sospesi fino alla metà di marzo.

Accertamenti esecutivi.
 Si segnala, per finire, che la disciplina del mini condono (art. 1 commi 618-623) è applicabile non solamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, ma anche agli avvisi esecutivi ex art. 29 D.L. n. 78/2010 (convertito con L. 122/2010 e ss. mod.), affidati in riscossione fino alla medesima data (31 ottobre 2013).

No per la Corte dei conti. Restano invece escluse dalla sanatoria le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della magistratura contabile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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