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giovedì 16 gennaio 2014

Maggiorazione Tares: no sanzioni se non si riceve il bollettino

Il sottosegretario all'Economia Baretta conforta i contribuenti che non hanno ricevuto o non riceveranno in tempo utile il bollettino del saldo Tares 2013 e il modello F24 relativo ai servizi indivisibili.

L’onorevole ha chiarito, durante un question time in Commissione Finanze alla Camera, che nessuna sanzione verrà applicata per l’omesso o il parziale versamento dell'addizionale Tares, la cui scadenza è fissata per il 24 gennaio 2014.

Maggiorazione -Tares senza sanzioni - L'insufficiente versamento dell'addizionale Tares, dunque, non sarà sanzionato, nel caso in cui l’ente locale non provveda all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento pre-compilati in base all'applicazione delle norme regolamentari e tariffarie.
D’altronde, lo stesso Statuto del contribuente stabilisce a garanzia del cittadino, che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente se questo si sia “conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa”.

Lo slittamento dal 16 dicembre 2013 al 24 gennaio 2014 - E’ proprio dei sindaci, infatti, la competenza nell’invio del bollettino o dell'F24 precompilato per far pagare ai contribuenti la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro 8elevabile a 40 dai comuni), diretta allo Stato.
Inizialmente la scadenza era stata fissata al 16 dicembre 2013, secondo le regole generali sui versamenti (articolo 18 del Dlgs 241/1997), ma nelle amministrazioni comunali questo vincolo fece storcere il naso perché imponeva un doppio invio (e quindi costi doppi) nei tanti Comuni che hanno previsto date diverse per l'ultima rata, per esempio il 30 dicembre 2013 o i primi mesi del 2014.
Con Risoluzione ministeriale, la n.9/2013 del 09 settembre 2013, il MEF concesse, allora, il via libera allo slittamento dei pagamenti della Tares rifiuti al 2014.
Va sottolineato, inoltre, come l'obbligo di riferirsi al 16 del mese era già stato contestato dall'Ifel (nota del 21 maggio 2013) nel commento al Dm sul bollettino postale, strumento alternativo all'F24.

La debenza dell’imposta
 - La Tares, al pari della Tarsu, è dovuta (fatta eccezione per i Comuni dove il tributo è commisurato ai rifiuti effettivamente consegnati al gestore del servizio pubblico, ex art. 14, co. 29, DL n. 201/2011) per il semplice fatto di occupare o detenere un locale, indipendentemente dal tempo durante il quale l’occupazione si verifica.
E’, dunque, sufficiente la semplice potenziale detenzione del locale, indipendentemente dall’occupazione effettiva e dalla sua durata, per maturare la debenza del tributo.
Il presupposto si realizza anche quando il locale non è occupato da chi lo detiene, il quale potrebbe consentirne l’occupazione da parte di terzi (parenti, amici, ospiti, ecc.).

L’abitazione sfitta non è soggetta né a Tares, né a maggiorazione - Va detto che un’abitazione sfitta e senza occupanti non è soggetta al tributo (né alla parte fissa, né a quella variabile) se priva di arredi, e priva di allacciamenti alle reti di pubblici servizi; l'articolo 6, comma 4, del “Prototipo di regolamento Tares” predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, prevede infatti che “la presenza di arredo o l’attivazione, anche di uno solo, dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti”.
Se, invece, sussistono i requisiti di arredamento e di allacciamento, è comunque possibile contestare al Comune la tassabilità, dimostrando che l’immobile non è mai stato abitato, ad esempio gli allacciamenti esistono, ma non sono registrati consumi in quantità sufficiente per testimoniare qualche presenza non sporadica od occasionale nella casa.
Quando la Tares non è dovuta, non si applica nemmeno la maggiorazione di 30 centesimi di euro per metro quadrato (che il Comune può elevare fino a 40 centesimi), a titolo di tassa per i servizi indivisibili erogati dal Comune.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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