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lunedì 3 febbraio 2014

Cartelle Equitalia: si alla notifica diretta per posta

Il concessionario può notificare la cartella per raccomandata senza avvalersi di altri soggetti

La notifica della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’Agente della riscossione per mezzo del servizio postale non è inesistente, ma perfettamente valida. Lo sostengono due recenti pronunce di merito, una della CTR di Milano e l’altra della CTP di Lecce, alimentando, di fatto, un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Una gran parte della giurisprudenza di merito (ex multis: CTR Roma n. 82/2009; CTR Milano n. 61/2010; CTP Milano n. 75/2011; CTP di Campobasso n. 233/2011, n. 113/2012, n. 36/2013 e n. 134/2013, nonché GdP di Genova n. 4486/2012) considera nulla la cartella esattoriale notificata direttamente dall’Agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione a mezzo posta con raccomandata A/r, ritenendo sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti e abilitati dall’articolo 26 primo comma del D.P.R. n. 602/1973. Tale assunto muove dall’osservazione che l’articolo 26 citato ha permesso, sino alla sua modifica del 1° luglio 1999, la possibilità di notificare le cartelle “[…] anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Con il mutamento della disposizione di legge (dapprima ex art. 12 del D.Lgs. n. 46 del 1999, e poi ex art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2001) è stato però eliminato l’inciso “da parte dell’esattore”, cosicché il legislatore avrebbe escluso i soggetti che, nella precorsa consuetudine, notificavano le cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento in assenza della necessaria relata di notifica. In buona sostanza, quindi, dal 1999 l’Agente della riscossione non sarebbe più autorizzato a notificare direttamente per posta la cartella di pagamento.

CTR Lombardia
. Con sentenza n. 82/19/13, pubblicata lo scorso 27 luglio, la CTR meneghina ha respinto il ricorso di un contribuente che ha impugnato una cartella di pagamento inerente al bollo auto. Il ricorrente ha eccepito senza successo la nullità della cartella per inesistenza giuridica della notifica, poiché compiuta direttamente per posta dal concessionario della riscossione. Ebbene, discostandosi dal nutrito filone giurisprudenziale di cui si è detto, i giudici regionali della Lombardia affermano: “Regolare risulta infine la notifica della cartella eseguita a mezzo del servizio postale come recentemente riaffermato dalla Suprema corte: ‘la notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall’art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati’ (Cass. Civ. 4.4.2013, n. 8321)”.

CTP Lecce.
 Analoga posizione è stata espressa dalla CTP di Lecce nella sentenza 635/02/13, pubblicata il 31 dicembre scorso. Il Collegio salentino, infatti, richiamando anch’esso la giurisprudenza dei supremi giudici (sentenza 14327/2009 e ordinanza 1056/2011), ha osservato che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, trova applicazione l’articolo 26 del D.P.R. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento. In un’ipotesi siffatta l’atto è notificato in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere la relata di notifica, com’è confermato per implicito dall’articolo 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’ente impositore.

Ad avviso della CTP di Lecce, in buona sostanza, il Legislatore ha attribuito al concessionario la facoltà di scelta circa il metodo da seguire per la notificazione della cartella di pagamento, e tutti i modi previsti dall’articolo 26 sono assolutamente equivalenti tra loro. “È, pertanto, priva di qualunque fondamento giuridico l’eccezione mossa dalla ricorrente, la quale fonda il proprio assunto sull’erroneo presupposto che la notifica a mezzo posta importi violazione dell’articolo 26 del d.p.r. già citato”, si legge in sentenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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