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lunedì 20 gennaio 2014

Canoni di locazione e nuovi obblighi di tracciabilità dei pagamenti

In Italia il “problema affitti” inizia a farsi particolarmente forte: se da un lato i proprietari vedono crescere a dismisura la tassazione sulle seconde case, gli inquilini continuano a dover sostenere costi sempre più alti per continuare ad avere un tetto sulla testa. 


Per il 2014 la situazione non sembra migliorare: parte della Tasi graverà sugli inquilini (più precisamente una quota tra il 10 e il 30 per cento) rendendo la situazione ancora più problematica.

In questo contesto di generale crisi e insoddisfazione, lo Stato interviene introducendo nuova, pesante, burocrazia sulle locazioni abitative.

Il riferimento è al nuovo obbligo di pagamento delle locazioni con strumenti di pagamento tracciabili.
Dal 1° gennaio 2014 la Legge di stabilità ha introdotto infatti questo nuovo obbligo sulle locazioni abitative, anche transitorie e turistiche.

In primo luogo sarebbe da chiedersi quale sia l’urgenza di questo intervento, che ha costretto gli inquilini e i proprietari degli immobili a una corsa record per adeguarsi alle disposizioni, con il rischio di fare non poca confusione.

Si ricorda infatti che il nuovo obbligo è stato introdotto unicamente per le locazioni abitative, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche, indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio.

La modifica non riguarda invece i contratti di locazione a uso commerciale, per i quali rimane fermo il limite dei 999,99 euro, e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Potranno quindi continuare a pagare i canoni inferiori ad euro 999,99 euro in contanti coloro che hanno stipulato un contratto di locazione commerciale, mentre paradossalmente un cittadino extracomunitario che ha locato un immobile a uso abitativo dovrà preoccuparsi di pagare i canoni con strumenti di pagamento tracciabili.

Le sanzioni sono decisamente pesanti: sono infatti applicabili, in questo caso, le disposizioni antiriciclaggio, che prevedono l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento del canone.

Il rispetto delle nuove disposizioni è altresì richiesto affinché gli inquilini possano beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alle locazioni. Il riferimento non è soltanto alle detrazioni d’imposta, ma anche alla determinazione del nuovo Isee, nel quale rilievo essenziale assume la proprietà o la locazione della casa di abitazione.

In ogni caso, diventa necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili per poter fruire delle seguenti forme di detrazione di imposta:
1. detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per i canoni di locazione, di ospitalità e per le assegnazioni di alloggi e posti letto da enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari Onlus e cooperative, qualora l’università sia distante dal Comune di residenza almeno 100 km e in ogni caso in un'altra provincia rispetto a quella del Comune di appartenenza;
2. detrazione d’imposta (fino ad euro 300) per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (se il reddito complessivo non supera 30.987,41). La detrazione prevista è maggiore qualora si ricorra ai c.d. “contratti convenzionali”;
3. detrazione, per i primi tre anni, e fino a un massimo di 991,60 euro, per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ad euro 30.987,41 che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il nuovo Comune di residenza deve essere distante almeno 100 km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
4. detrazione complessivamente pari a 991,60 euro, per i giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni il cui reddito complessivo non supera 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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