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lunedì 13 gennaio 2014

IUC: scadenze e natura della nuova imposta

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze detta le prossime scadenze del 2014

Tra le altre disposizioni, la Legge di stabilità 2014 ha introdotto la nuova IUC, imposta unica comunale.
Al comma 707 dell’art.1, infatti, viene sancita la disapplicazione della vecchia IMU per:
• l’abitazione principale;
• e relative pertinenze della stessa;
• nonché per tutti gli immobili ad essa assimilati;
fatta eccezione per quelle di pregio, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad essere dovuta l’IMU.
L’istituzione della IUC lascia salva, dunque, la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Chi pagherà la IUC - La nuova IUC è, dunque, un tributo che grava su:
- il possessore dell’immobile (a seconda della natura e del valore dell’immobile);
- il soggetto fruitore dei servizi comunali.

La composizione del tributo. La IUC sarà costituita da tre componenti:
1. l’IMU, relativa alla componente patrimoniale;
2. la TASI sui servizi indivisibili;
3. la TARI sui rifiuti.

Componente IMU - La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino. Essa non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti. Su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale si continuerà a versare anche l’IMU.

Componente TASI - La componente TASI, di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se l’immobile è locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
Il D.L. Enti locali, in corso di emanazione, già prevede un possibile innalzamento delle aliquote da un minimo dello 0,1 a un massimo dello 0,8, a discrezione degli Enti locali.

Componente TARI - Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.

Le prossime scadenze per i contribuenti - La legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:
• per l’IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre;
• per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. È prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
In aggiunta alla IUC, lascia ancora qualche strascico la vecchia imposta IMU. Molti contribuenti (che detengono immobili nei circa 2.500 Comuni che hanno aumentato l'aliquota rispetto al livello base statale dello 0,4 per cento) sono, infatti, chiamati al versamento del saldo straordinario IMU, anche chiamato “mini IMU 2014”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 e precisamente il prossimo 24 gennaio 2014;
Infine, come ricordato dal Ministero con una nota diffusa lo scorso 10 gennaio 2014, lo stesso 24 gennaio 2014 è in scadenza il versamento della maggiorazione standard della TARES, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 16 dicembre 2013. Dal 2014, il tributo sui rifiuti si chiamerà Tari, si baserà sui metri quadrati di superficie tenendo conto anche del principio comunitario “chi inquina paga”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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