DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



mercoledì 29 febbraio 2012

Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria distinta dall’IRPEF

Lo chiarisce la circ. 4 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce i primi chiarimenti integrando quanto già indicato dal DM 21 novembre 2011
 Elena SPAGNOL
L’Agenzia delle Entrate ha emanato ieri, 28 febbraio 2012, la circolare n. 4, che fornisce i primi chiarimenti in merito al contributo di solidarietà, introdotto dall’art. 2, commi 1 e 2 del DL n. 138/2011 convertito.
Il contributo di solidarietà è un’imposta straordinaria, istituita per l’eccezionalità della situazione economica internazionale, introdotta a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore ai 300.000 euro annui.
L’aliquota è del 3% e deve essere applicata sulla parte di reddito eccedente l’importo indicato.
In merito all’ambito di applicazione, la circolare evidenzia che, stante il riferimento del DL 138/2011 al reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, i contribuenti tenuti a corrispondere il contributo di solidarietà sono i medesimi soggetti passivi IRPEF, compresi i soggetti non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Il reddito complessivo si ottiene sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, determinati secondo le regole previste per ciascuna categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
La circolare specifica anche che, essendo il contributo un’imposta straordinaria, è distinta dall’ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, con la conseguenza che l’importo dovuto:
- non concorre all’importo dell’IRPEF su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni;
- non concorre all’importo dell’IRPEF da cui possono essere scomputati crediti per imposte pagate all’estero, versamenti in acconto dell’IRPEF, ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
- non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.
Con riferimento, invece, all’applicazione del contributo agli emolumenti dei dipendenti pubblici e trattamenti pensionistici, è importante il coordinamento con le altre norme, che hanno ridotto i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici e previsto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici (art. 9, comma 2 del DL n. 78/2010 e art. 18, comma 22-bis del DL n. 98/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis del DL n. 201/2011).
Per il dipendente pubblico o il titolare di un trattamento pensionistico si dovrà considerare l’importo che costituisce imponibile ai fini della formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR e, una volta verificato il superamento dell’importo dei 300.000 euro, il contributo di solidarietà sarà calcolato sulla parte di reddito eccedente la predetta soglia, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli già assoggettati alla riduzione o al contributo di perequazione.
Dopo aver ripercorso le modalità di versamento dell’imposta per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi e per i soggetti dipendenti, per i quali è il sostituto d’imposta che è tenuto a versare l’importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, la circolare si sofferma sulla modalità di deduzione dello stesso.

Contributo deducibile per competenza
Ricordando che il DL 138/2011 e il decreto di attuazione hanno specificato che il contributo è deducibile dal reddito complessivo, la circolare evidenzia che la deduzione è riconosciuta in base al principio di competenza sia ai fini IRPEF che ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali.
Ad esempio, quindi, in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (modelli UNICO 2012 e 730/2012), i contribuenti potranno dedurre dal reddito complessivo del periodo d’imposta 2011 il contributo di solidarietà dovuto per il medesimo periodo d’imposta, ancorché determinato e versato nel 2012.
 

Nessun commento:

Posta un commento