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martedì 30 aprile 2013

Professionisti: detraibilità di più auto ai fini IVA


Un lavoratore autonomo, nell’ambito della propria attività professionale, può dedurre costi d’acquisto e di gestione in relazione a una sola autovettura.
Recentemente la DRE della Toscana lo scorso 6 febbraio 2013, propone un ragionamento del tutto diverso, ammettendo dal punto di vista Iva, la detrazione dell’imposta anche in relazione a più autovetture.
Se tale orientamento fosse recepito dall’Amministrazione Finanziaria, la convenienza fiscale conseguente potrebbe compensare gli effetti negativi che la Legge di Stabilità 2013 ha causato, nella sfera delle imposte dirette (riduzione dal 40% al 20% dei costi deducibili sostenuti).

La deducibilità dei costi
 - L’art. 164, co.1, lett. b) del Tuir detta le regole per la deducibilità dei costi per professionisti e imprese: per entrambi essa è fissata nella misura del 20% dell’importo sostenuto, comunque nei limiti di un tetto massimo fiscalmente riconosciuto al costo del veicolo stesso fissato a: € 18.075,99 per autovetture e autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli e € 2.065,83 per i ciclomotori.
Dunque, un ingegnere che acquista un’AUDI TT coupé nera, che utilizza per l’attività professionale e per la vita privata, a un costo d’acquisto pari ad € 60.000 + Iva, considerando il 60% di Iva indetraibile, dovrà valutare ai fini della deducibilità un costo sostenuto per l’acquisto del veicolo pari ad € 67.560.
Tale costo sarà deducibile nel limite di € 3.615,20 (il 20% di € 18.076). Ciò significa che egli potrà effettivamente dedurre il 6% del costo sostenuto per l’acquisto della vettura.
La stessa situazione si avrebbe anche nel caso di acquisizione del veicolo tramite leasing, in quanto va verificato il costo di competenza e rapportato il tetto massimo fiscale al costo sostenuto dal concedente, oltre al fatto che la durata del contratto deve essere almeno pari al piano di ammortamento fiscale (4 anni) o per i contratti sottoscritti dal 29/04/12 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12), la deduzione deve essere spalmata su un arco temporale di 4 anni, indipendentemente dalla durata effettiva del contratto. Se l’utilizzo avviene tramite noleggio, rimane il limite massimo deducibile pari a € 3.615,20.
Si ricorda, comunque, che il lavoratore autonomo può beneficiare della deduzione con riferimento a un solo veicolo, sia che questo sia stato acquistato tramite finanziamento o tramite locazione finanziaria o noleggio.
Nel solo caso dello studio associato, sarà possibile computare in deduzione il costo d’acquisto e le spese di gestione in relazione a tante auto quanti sono i professionisti associati.

Attesa la stretta sulla deducibilità dei costi auto, il professionista può scegliere di assegnare una o più auto ai propri dipendenti in uso promiscuo: l’art.164, co.1 lett. b-bis del Tuir riconosce una deduzione pari al 70% (senza tetto massimo fiscale).
Ad esempio lo Studio di un ingegnere che ha il seguente parco auto:
- un’AUDI TT coupé nera utilizzata dal professionista stesso;
- un New Beattle nero, assegnata in uso promiscuo alla dipendente, incaricata di recarsi presso i cantieri seguiti dallo studio al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori;
- una FIAT Cinquecento a diposizione di tutti gli altri operatori dello studio.
potrà dedurre le spese dell’AUDI TT al 20%, mentre i costi della New Beattle sono deducibili al 70%. I costi della FIAT Cinquecento non sono deducibili, dato che è già presente un’altra autovettura intestata al professionista che beneficia della deduzione.

Il trattamento ai fini Iva – Da un punto di vista Iva, l’articolo 19-bis1 lett. c) del Decreto IVA stabilisce che la misura di detrazione prevista per le imprese con riferimento all’acquisto della vettura, così come per le spese di gestione (carburanti, spese di custodia, manutenzioni e riparazioni, ecc) è pari al 40% anche per i professionisti.
Sul punto si è espressa la DRE della Toscana, in particolare circa l’applicabilità o meno della disposizione che limita la deduzione dei costi a un solo veicolo per professionista, anche alla sfera IVA.
Con la risposta del 6 febbraio 2013 protocollo n.911–4942/13, l’Amministrazione Finanziaria riafferma la limitazione della detrazione dell’IVA, agganciandola al principio di inerenza, che già a priori va rispettato.
Non solo, ma nega che la rilevanza ai fini delle imposte dirette di un solo veicolo abbia i connotati di una presunzione assoluta. Il Decreto IVA non contempla tale vincolo.
Va detto che il professionista singolo, privo di struttura, difficilmente potrebbe sostenere l’inerenza di ulteriori veicoli, ma coloro che, per ragioni di organizzazione del proprio studio, già posseggono più di una vettura potrebbero valutare tale orientamento.
Nell’esempio precedente, l’imposta pagata per le spese di gestione della FIAT Cinquecento, a disposizione di tutti i collaboratori dello studio, potrebbe essere detratta (al 40%).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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