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lunedì 15 settembre 2014

Omaggi di prodotti dell'azienda: il concetto di valore unitario

Parlando di valore unitario il legislatore ha voluto riferirsi al valore normale dei beni determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir

Ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili:
• integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
• se di valore unitario superiore a € 50, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.

In merito al concetto di “valore unitario”, che permette di qualificare le spese di rappresentanza come integralmente deducibili o deducibili nel limiti di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19/11/2008 (plafond di deducibilità), è necessario effettuare una distinzione tra omaggi di beni propri (Beni oggetto dell’attività d’impresa) e omaggi di beni non oggetto dell’attività d’impresa.
Infatti:
• mentre per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività d’impresa il costo sostenuto per l’acquisto rappresenta il valore di mercato;
 per i gli omaggi di beni “propri” sussiste una divergenza tra valore (di mercato) e costo sostenuto.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 27/E72014, ha chiarito il trattamento fiscale degli omaggi di beni rientranti nell'attività dell'impresa c.d. «autoprodotti», con particolare riferimento al concetto di valore unitario.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria, con l'utilizzo del termine «valore» in luogo di quello di «costo», il legislatore ha voluto riferirsi al valore normale dei beni determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, al quale occorre far riferimento ogni qualvolta occorra quantificare l'entità delle liberalità erogate, nell'abito del regime di impresa.
Ciò comporta che, per i beni autoprodotti oggetto dell'attività propria dell'impresa, il valore di mercato dell'omaggio rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al limite di deducibilità.
Una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (nel caso quindi di valore di mercato superiore a 50 euro), al limite di deducibilità («Plafond di deducibilità»), concorrerà interamente il costo di produzione sostenuto dall'impresa, indipendentemente dall'ammontare (superiore o inferiore a 50 euro).
Nel caso in cui il valore normale del bene autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo sostenuto dalla società per la produzione dello stesso sarà interamente deducibile senza necessità di sottoporlo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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