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giovedì 9 maggio 2013

Benefici prima casa: immobile uso studio


Sentenza della CTP di Treviso

I benefici fiscali cosiddetti “prima casa” spettano anche nel caso in cui l’acquirente abbia già acquistato un’altra abitazione nello stesso Comune di residenza, a condizione che l’immobile precedentemente acquistato, seppure accatastato come abitazione di tipo civile, sia effettivamente destinato a un uso diverso (per esempio, uso studio).

La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 24/09/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, pubblicata lo scorso 25 marzo.

Il doppio acquisto. La controversia è scaturita da due avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni conseguenti al mancato riconoscimento, su un atto di acquisto di un immobile da adibire a prima casa nel comune di Treviso, delle aliquote IVA e imposta sostitutiva agevolata del 4% e 0,25% anziché delle aliquote ordinarie del 10% e del 2%. L’Amministrazione Finanziaria aveva negato il beneficio fiscale, in quanto il contribuente risultava titolare di un altro immobile accatastato in categoria A/2 “abitazione di tipo civile” sempre a Treviso. Dal che il ricorso al giudice tributario che, in accoglimento della domanda del privato, ha annullato la ripresa.

Uso studio. A parere del Collegio trevigiano, l’Ufficio non ha tenuto conto del fatto che il primo immobile acquistato dal contribuente era destinato a studio professionale. Circostanza questa ben nota allo stesso Ufficio e rimasta incontestata. Sicché “il ricorrente – si legge in sentenza - ha agito nel pieno rispetto delle leggi vigenti circa le agevolazioni spettanti per l’acquisto di abitazione da destinarsi a uso abitativo. La legge non si riferisce all’accatastamento dell’immobile acquistato, ma alla destinazione data all’immobile stesso. La spettanza delle agevolazioni spettano solo per la destinazione dell’uso”.

Il termine di 18 mesi. La legge prevede che per potere usufruire di dette agevolazioni l’acquirente ha l’obbligo di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, con destinazione abitazione, entro diciotto mesi dalla data di acquisto. Ebbene, nel caso specifico il contribuente ha effettivamente trasferito la propria residenza nella nuova abitazione nel comune di Treviso, nel pieno rispetto di detto termine. La Commissione, quindi, ha annullato gli avvisi, condannando l’Amministrazione Finanziaria al pagamento della spese di lite.

La Cassazione. La decisione appena esaminata si pone in perfetta linea con quello che è il più recente insegnamento della Cassazione. Con la sentenza n. 14 dicembre 2012, n. 23064, la Sezione Tributaria del Palazzaccio ha infatti precisato che ha diritto all’agevolazione “prima casa” chi, al momento dell’acquisto di un immobile, sia proprietario di un altro che sia utilizzato come studio professionale.

L’interpretazione della norma. I giudici con l’ermellino hanno avuto occasione di spiegare che l’articolo 16 del D.L. n. 155 del 1993 (conv. in L. n. 243/1993) stabilisce, tra l’altro, che il diritto ai “benefici prima casa” spetti al compratore che dichiari “di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione della detta disposizione, si è orientata nel senso di una valutazione in concreto dell’“idoneità” abitativa dell’immobile già in proprietà, con la finale affermazione per cui il mero fatto dell’attuale destinazione dell’immobile abitativo a uso diverso compatibile con le sue caratteristiche oggettive è circostanza che non esclude la “soggettiva” inidoneità del precedente immobile a fungere da civile abitazione e il diritto a vedersi riconosciuto il beneficio fiscale di che trattasi (v. anche Cass. sentenze n. 18128/2009, n. 19738/2003, n. 7505/2001).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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