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giovedì 19 settembre 2013

ULTERIORI CHIARIMENTI PER RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LA CIRCOLARE N.29/E DEL 18 SETTEMBRE 2013, HA FORNITO ULTERIORI CHIARIMENTI RIGUARDO LE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI.
DI SEGUITO GLI ARTICOLI, TRATTI DALLA RIVISTA ONLINE FISCAL FOCUS, CHE SPIEGANO QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE.

Bonus ristrutturazioni: l’Agenzia fa luce sulla detrazione

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, contiene tra le altre misure agevolative la proroga fino al 31 dicembre 2013 delladetrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000. 

Con il documento di prassi in commento, l’Agenzia fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative poste all’attenzione della stessa e riguardanti l’applicazione delle detrazioni indicate.

Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro 96.000 -
 Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinate, a decorrere dal 2012, dall’art. 16-bis del TUIR. L’art. 16-bis del TUIR consente le detrazioni per un importo pari al 36% delle spese documentate, per un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000. 
Tuttavia, nell’ambito delle misure per lo sviluppo economico adottate con D.L. n. 83 del 2012, l’art. 11, comma 1, ha previsto per le spese documentate relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 50% delle spese, fino ad un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
L’Agenzia chiarisce che l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art. 16-bis co.3 del TUIR),assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare. 

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità - Il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto, aggiunto in sede di conversione in legge, stabilisce che per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), individuate dall'ordinanza del Presidente del CdM n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. 
Il rinvio alla lett. i) dell’art. 16-bis del Tuir, secondo l’Agenzia, comporta che gli interventi agevolabili coincidono con quelli ammessi alla detrazione del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013, in forza della proroga disposta dall’art. 16, comma 1, del decreto). La lett. i) include gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. L’Agenzia chiarisce che non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.
Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività produttive”, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. L’Agenzia chiarisce che per “costruzione adibita ad abitazione principale” si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF.
Inoltre, per “costruzioni adibite ad attività produttive”, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Unico edificio con unità abitative e produttive - L’amministrazione specifica che la circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l’aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall’IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Decorrenza dell’agevolazione - Le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti possono fruire fino al 31 dicembre 2013 dell’aliquota del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.
Per l’individuazione della modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare, l’Agenzia ritiene che si debba fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Eco-bonus: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, contiene alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento. 

In sintesi il decreto:
proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, elevando contestualmente dal 55% al 65% l’aliquota della detrazione; la proroga viene estesa fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio;
- prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000;
- introduce una ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000.

Con il documento di prassi in commento, l’Agenzia fornisce chiarimenti su alcune questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente e riguardanti l’applicazione delle detrazioni indicate.

Chiarimenti in relazione all’Eco - bonus - L’art. 14 del Decreto Energia, nel prorogare le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, non ne ha modificato l’impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano valide, in quanto compatibili, le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.

Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni - La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000.Per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste;
b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;
d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con un limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;
f) interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 e ricondotti nell’ambito degli interventi di cui all’art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000.

Per quanto riguarda le ultime due tipologie di interventi, chiarisce l’Agenzia, il comma 1 dell’art. 14, nella formulazione entrata in vigore il 6 giugno 2013, escludeva la proroga per “gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia” e per “la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”. La legge di conversione n. 90 del 2013, tuttavia, ha soppresso le suddette esclusioni dalla proroga. Al riguardo, l’Agenzia ritiene che le modifiche apportate dalla legge di conversione siano applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.

L’Agenzia ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell’intervento agevolatoe non un limite di spesa ammissibile. Dunque, la maggiore aliquota del 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

Decorrenza dell’aliquota del 65% - Per gli interventi indicati, l’aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l’applicazione dell’aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell’aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre;
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza, quindi alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

I medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2013, termine finale previsto dal co. 1 dell’art. 14 del decreto, ovvero entro il 30 giugno 2014, per gli interventi su edifici condominiali indicati al successivo comma 2 (cfr. paragrafo 1.3).


Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

L’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. 
Soggetti che possono beneficiare della detrazione - I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono gli stessi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.

Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione – Vi è una stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile.
L’Agenzia delle entrate, chiarisce, in particolare, che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame, l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 c.c. (cfr. paragrafo 1.3 Circolare n. 29/E/2013).
Ma attenzione perché l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio - L’Agenzia ritiene che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% per l’acquisto di mobilio e grandi elettrodomestici, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
L’agenzia ritiene possibile, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010).
La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Beni agevolabili - La detrazione compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La legge di conversione del decreto, nell’estendere il beneficio all’acquisto di grandi elettrodomestici, ha espressamente specificato che possono beneficiare della detrazione in esame le spese sostenute dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto.
Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. 
Inoltre, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi indicati al paragrafo 3.2.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, l’Agenzia chiarisce che costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


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