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lunedì 29 aprile 2013

Minimi: nel quadro LM non va la ritenuta


Al contribuente minimo non resta che l’istanza di rimborso

Premessa – Nel quadro LM di Unico 2013 è stata eliminata la riga dedicata alla ritenute subite dai minimi. Potrebbe però presentarsi il caso del contribuente minimo che ha subito una ritenuta nel corso del 2012. In tale ipotesi il contribuente minimo per recuperare la ritenuta si il trova costretto a presentare un’istanza di rimborso.

Nuovo regime dei minimi - Dall'1.1.2012 è entrato in vigore il regime dei minimi previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 che ha sostituto quello, in vigore dal 2008, introdotto dall'art. 1, co. 96-117, L. 24.12.2007, n. 244. La novella legislativa è stata dettata dalla necessità di limitare l'accesso del regime di favore a taluni contribuenti marginali, a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, come giovani e disoccupati. Con il nuovo regime oltre che limitare le possibilità di accesso è stato previsto anche l’abbassamento del imposta sostitutiva dal 20% al 5%.

Ritenuta – Data l'esiguità del prelievo il provvedimento attuativo del 22 dicembre 2011 ha previsto che al pagamento dei compensi/corrispettivi non si debba applicare la ritenuta d'acconto, in modo da evitare l'insorgere di crediti d'imposta strutturali. A tal fine è necessario rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi/corrispettivi concorrono a formare un reddito di lavoro autonomo (generalmente assoggettato a una ritenuta d'acconto del 20%) o d'impresa (come nel caso di ricavi per intermediazioni assoggettati a ritenuta d'acconto) già assoggettato a imposta sostitutiva.

Quadro LM – Per dichiarare i redditi percepiti in tale regime il contribuente in Unico PF 2013 deve compilare il quadro LM che ha sostituito il quadro CM presente fino a Unico PF 2012. In tale quadro è stata recepita la novità secondo cui il contribuente non è più soggetto a ritenuta, in quanto il rigo CM 13 “Ritenute d’acconto” (presente nel quadro CM di Unico 2012) è stato eliminato.

Ritenute nel 2012 - Nel corso del 2012 si può, però, riscontrare il fatto che un contribuente minimo abbia comunque subito la ritenuta d’acconto (si pensi alla fattura emessa nel 2011 nel regime dei vecchi minimi incassata nel 2012 per la quale il sostituto d’imposta ha trattenuto la ritenuta d’acconto ovvero alla fattura emessa nel 2012 a un soggetto privato che usufruisce della detrazione Irpef 36% - 50% che all’atto del pagamento la banca ha trattenuto la ritenuta d’acconto).

Istanza di rimborso - Per tali situazioni, salvo gli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’unica possibilità per recuperare tali somme sembrerebbe essere l’istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 600/73. Bene farebbe l'Agenzia delle Entrate a stabilire che eventuali ritenute subite nell'arco del 2012 possono essere tranquillamente indicate dai minimi nel riepilogo del reddito, quadro RN, ma a oggi in mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria l’unica soluzione possibile sembra essere quella della presentazione dell’istanza di rimborso per le ritenute subite.
Autore: Devis Nucibella

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