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martedì 9 aprile 2013

90 giorni di tempo per la regolarizzazione degli avvisi telematici.


Dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione inviata all’incaricato il contribuente ha 30 giorni di tempo per pagare.

Avvisi telematici - Per la regolarizzazione delle irregolarità pervenute tramite gli avvisi bonari telematici, il contribuente ha 90 giorni di tempo per beneficiare della riduzione delle sanzioni che vanno dal 30 al 10%. Il pagamento con la riduzione è previsto dal D.L. 203/2005 (articolo 2-bis comma 4) e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 4 novembre 2009. L’avviso telematico costituisce la versione elettronica della comunicazione cartacea ordinariamente inviata ai contribuenti e ai sostituti d’imposta ed è trasmesso agli intermediari attraverso il canale Entratel.

Regolarizzazione avvisi - Nel caso di avviso telematico, entro il più ampio termine di novanta giorni, rispetto a quello riservato alla comunicazione cartacea, è possibile effettuare il pagamento in acquiescenza delle somme richieste in relazione ai tardivi o agli omessi versamenti, usufruendo della riduzione della sanzione a un terzo rispetto a quella ordinariamente prevista nella misura del trenta per cento nel caso in cui l’avviso telematico sia ritenuto corretto, oppure rivolgersi ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate per fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, nel caso in cui l’avviso telematico sia ritenuto non corretto.

Pagamento valido - Il pagamento eseguito entro i 90 giorni risulta valido. L’articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del citato decreto legge n. 203 del 2005, stabilisce che, “[…] se previsto nell’incarico di trasmissione, l’intermediario deve portare a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e, comunque, nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito”. Il comma 3 del predetto articolo 2 bis prevede che “il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo”. In base a tale normativa, l’intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile, decorre per il contribuente il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.

Il maggior termine - Il termine di novanta giorni (sessanta più trenta), concesso per il pagamento degli esiti di irregolarità ovvero per l’eventuale richiesta di assistenza, inizia a decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, non rileva il momento in cui la stessa è prelevata dall’intermediario.

L’iter telematico - In conclusione l'Agenzia delle Entrate comunica, con mezzi telematici, all'incaricato abilitato, se previsto nell'incarico di trasmissione, le dichiarazioni che risultano irregolari in seguito alla liquidazione automatizzata. L'incaricato alla presentazione telematica, entro trenta giorni dall'invio, dovrà comunicare ai contribuenti l'esito della liquidazione della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la dichiarazione pagando le somme dovute, più le sanzioni ridotte al 10% e gli interessi, entro trenta giorni, da calcolare a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione inviata all'incaricato, in pratica, il contribuente ha 90 giorni di tempo dalla comunicazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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