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lunedì 22 aprile 2013

Redditometro: la posizione delle Entrate


Strumento di accertamento legittimo e irretroattivo

Premessa – In una nota l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il redditometro è uno strumento di accertamento legittimo e irretroattivo perché non viola privacy e si utilizza solo per i periodi d’imposta dal 2009 in quanto espressamente previsto dalla legge. Le decisioni dei giudici di Reggio Emilia (Ctp Sentenza n. 74.02.13) e del tribunale di Napoli (sentenza 250/2013 sez. staccata Pozzuoli) che avevano sancito l’illegittimità di tale strumento di accertamento producono effetti solo per il singolo caso e non si prestano a produrre conseguenze generalizzate.

Il giudice di Napoli - Con un'ordinanza dello scorso 21 febbraio 2013 il tribunale di Napoli ha dichiarato “illegittimo” e “radicalmente nullo” il redditometro. Secondo il giudice di Pozzuoli il decreto ministeriale di attuazione dello strumento di accertamento sarebbe stato emanato al di fuori di quanto previsto dalla “normativa primaria” e si porrebbe “al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria”, ledendo sia il diritto a gestire il proprio denaro, sia il diritto di difesa in quanto è impossibile provare di aver speso meno di quel che il fisco pretende in base alle medie Istat.

La Ctp di Reggio Emilia - Anche per i giudici tributari di Reggio Emilia il decreto sul nuovo redditometro è illegittimo. Con la sentenza n. 74.02.13 depositata il 18 aprile la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, richiamando le motivazioni della decisione di Napoli, ha bocciato lo strumento di accertamento. Peraltro, i giudici emiliani hanno ribadito, in linea con la sentenza della Ctp Reggio Emilia n. 172/01/2012, che, se più favorevole al contribuente, il nuovo redditometro trova applicazione anche prima del periodo di imposta 2009, così come già avviene per gli studi di settore più evoluti.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate - Alle affermazioni di illegittimità e di retroattività ha risposto l’Agenzia delle Entrate con una nota del 19 aprile. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la decisione della Ctp di Reggio Emilia, così come l'ordinanza del tribunale di Napoli (sezione distaccata di Pozzuoli) producono effetti solo per il singolo caso e non si prestano a produrre conseguenze generalizzate. L’irretroattività era già stata affermata nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 17 gennaio 2013 (poi ufficializzata nella circolare n. 1 del 15.02.2013), sostenendo che la nuova disciplina dell’accertamento sintetico si applica “per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti”. Anche in questa occasione l’Agenzia delle Entrate ribadisce che nuovo redditometro non può essere applicato in modo retroattivo, sia perchè il DL. 78/2010 ha stabilito che le modifiche a questo modello di accertamento sintetico hanno effetto solo “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è scaduto”, sia per la metodologia usata basata su manifestazioni di spesa e non, come nel vecchio modello, sulla mera disponibilità di determinati beni.

Legittimità - L’Agenzia delle Entrate difende poi Dm 24 dicembre 2012 ritenendo che tale decreto non violi assolutamente la privacy poiché questo provvedimento si limita a prevedere che le informazioni sulle spese del contribuente, già nella disponibilità del Fisco sulla base di altri database o comunicate nella dichiarazione dei redditi, siano adoperate per il procedimento di verifica della corrispondenza del reddito reale ai redditi dichiarati. Gli uffici agiscono nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di trattamento dati effettuato da parte di soggetti pubblici. In questo ambito, il presupposto di legittimità del trattamento non è il consenso dell'interessato (come per i soggetti privati), ma piuttosto la “strumentalità delle operazioni di trattamento allo svolgimento delle funzioni istituzionali”.
Autore: Devis Nucibella

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