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mercoledì 10 aprile 2013

Dichiarazione Modello 730: verifichiamo le novità sugli immobili.


Spazio per entrambi i bonus del 36 e 50% nel modello per i quali è prevista l'indicazione in due righe diverse secondo la data di pagamento dei lavori, prima o dopo il 26 giugno 2012.

Novità nel 730/2013 - Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni fiscali e per quanto riguarda il modello 730/2013 redditi 2012, alcune novità riguardano gli immobili. Riguardo alle scadenze la prima data è il 30 aprile termine entro il quale bisognerà presentare la dichiarazione semplificata al proprio sostituto d’imposta (qualora presti l’assistenza fiscale), l’altra data importante è il 31 maggio se il contribuente opta per la presentazione della dichiarazione a un professionista abilitato o CAF.

La detrazione 36/50% nel modello 730 - Altro aspetto interessante riguarda il bonus Irpef del 36/50%. L’entità del Bonus per la ristrutturazione che si può beneficiare, dipende anche dalla data in cui sono stati effettuati i bonifici "parlanti" (vale il principio di cassa). Ricordiamo che spetta il bonus del 36%, con un limite di spesa di 48mila euro per singola unità immobiliare per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio al 25 giugno 2012, e del 50% per quelli effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. Per questi ultimi (oltre che per i pagamenti effettuati nei primi sei mesi del 2013) il limite di spesa è stato portato a 96mila euro. In dichiarazione per comunicare al Fisco le specifiche situazioni, bisogna compilare la colonna 2 della sezione III A del quadro E del modello 730/2013 con il codice “2” per le spese sostenute fino al 25 giugno e “3” per quelle sostenute dal 26 giugno 2012. Per quanto riguarda la ripartizione del bonus, dal 2012, la ripartizione in cinque o tre quote annuali non è più possibile, per i contribuenti di età non inferiore, rispettivamente a 75 e 80 anni, per tutti infatti, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali. Per quanto riguarda la detrazione del 55% per gli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici (prorogata fino al 30 giugno 2013), questa è estesa dal 2012 anche alle spese per la “sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

Immobili di interesse storico - Per gli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, dal 2012 il reddito è pari al maggior importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di affitto ridotto del 35 per cento. Nei righi da B1 a B3, colonna 5, va indicato il codice “4”, e nella colonna 6 va riportato il 65% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione. La rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento. Se tali immobili non sono più locati, non si applica più l'agevolazione prevista dal l'articolo 11, della Legge 413/1991, quindi va dichiarata la rendita effettiva ridotta al 50 per cento.

Codici accorpati - Nel quadro B del modello 730/2013, sono stati accorpati alcuni codici di utilizzo degli immobili, da indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B10. I codici 11 (pertinenza di immobile tenuto a disposizione), 12 (immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero) e 13 (immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo condòmino, perché con quota di reddito spettante superiore a 25,82 euro) sono confluiti nel codice residuale 9.

Fabbricati e IMU - Da non dimenticare inoltre che l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali “dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati”. In tutti questi casi, il relativo reddito non è tassato con Irpef e addizionali, perché si tratta di fabbricati soggetti a Imu. Viene introdotto il codice 11, da usare per dichiarare i fabbricati in parte utilizzati come abitazione principale e in parte locati a terzi a canone libero. Non è infine dovuta l'Irpef e le relative addizionali neanche per i fabbricati concessi in comodato a terzi o utilizzati a uso promiscuo dal professionista. Anche in questo caso, l'Imu sostituisce le imposte sui redditi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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