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mercoledì 3 aprile 2013

Installazione di pannelli fotovoltaici: ok al 36%


Risoluzione 22/E del 2 aprile 2013

La risoluzione 22/E - L’Agenzia delle Entrate a seguito di una consulenza giuridica, con la risoluzione 22/E del 2 aprile 2013, ha precisato che le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che ammette alla detrazione Irpef del 36% le spese per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Il parere del MEF – Nell’ambito della consulenza giuridica l’Agenzia delle Entrate si è avvalsa del parere del Ministero dello Sviluppo economico il quale ha confermato che nel caso specifico il risparmio energetico può essere inteso quale risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo dell’impianto fotovoltaico. Il Ministero ha anche spiegato che, secondo la normativa comunitaria, maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica, dunque migliore è la classe energetica dell’edificio. Sulla base di tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

La documentazione per la detrazione – Con riferimento alla documentazione che attesta il conseguimento di risparmi energetici da fonte fotovoltaica, richiesta dal secondo periodo della lettera h) dell’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, il MEF ha evidenziato, che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, automaticamente comporta la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico. Quanto già precisato sull’attestazione del risparmio energetico ai sensi della lettera h) non esime, comunque, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione in questione, dal conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Compatibilità con gli altri regimi - Per quanto riguarda la compatibilità della detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero ha evidenziato che l’articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, pur prevedendo l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, nulla dispone sull’incompatibilità fra lo scambio sul posto e gli altri benefici. Il Ministero ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.

Impianto a servizio dell’abitazione 
– Nel documento di prassi viene precisato infine che per beneficiare della detrazione in esame, diretta al recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

Se si configura attività commerciale - La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non viene posto a servizio dell’abitazione.

Percentuale elevata fino al 30 giugno 2013 - Il documento di prassi ricorda infine che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa è passato da 48mila a 96mila euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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