DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



martedì 23 aprile 2013

IMU: le scadenze 2013


I contribuenti verseranno l’acconto IMU 2013 il prossimo 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e, a differenza del 2012, procederanno al calcolo dell’imposta dovuta, non applicando le aliquote ordinarie (base), ma lasciando capacità di manovra ai comuni.

L’acconto 2013 - L’art.10 del D.L. n. 35/2013 ha, infatti, previsto che i comuni procedano all’invio telematico al MEF delle deliberazioni delle aliquote (e dei regolamenti) entro il 9 maggio 2013, in modo tale che il 13 maggio 2013 siano visibili e fruibili in rete a tutti i contribuenti.
Per determinare correttamente l’imposta, dunque, non è sufficiente prendere a riferimento le aliquote utilizzate in sede di saldo 2012, ma va verificato quanto deliberato dai sindaci per l’anno 2013. L’importo dell’acconto potrebbe essere uguale a quello del saldo, infatti, solo se le aliquote non subiscono modificazioni.
Due sono le scadenze per i versamenti, quindi: un primo acconto in scadenza il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica) e il saldo al 16 dicembre 2013.
Si ricorda che l’art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011 prevede il pagamento dell’IMU anche in un’unica soluzione il 17 giugno 2013; tale scelta, viste le premesse, non sembra consigliabile, atteso che a fine anno sarebbe, comunque, necessario versare un conguaglio integrativo.
Se i comuni non riuscissero a rispettare le tempistiche loro imposte, sarebbe ipotizzabile l’utilizzo delle aliquote deliberate precedentemente.

Il saldo 2013 -
 L’incertezza, poi, non finisce a giugno, ma si protrarrà sino a novembre, quando gli enti locali, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, potranno nuovamente ritoccare le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione.
Essi, infatti, entro il 09 novembre 2013 dovranno inviare al MEF le aliquote deliberate per il saldo 2013, le quali verranno pubblicate entro il 16 novembre 2013 sul sito del MEF, dove saranno visibili a tutti gli utenti.

La compensazione con il credito Irpef
 – Va ricordato che l’imposta municipale unica viene pagata attraverso la presentazione del modello F24, uno strumento molto utile per poter compensare l’IMU con eventuali crediti che derivino nei confronti di diversi enti impositori, come lo Stato, le Regioni, i Comuni, l’Inps, l’Inail o l’Enpals.
La compensazione viene realizzata non solo con il modello F24, trasmesso e presentato anche se a saldo zero, ma anche grazie al modello 730/2013 e nello specifico attraverso la compilazione del quadro I. 
Se il contribuente vuole utilizzare l’intero credito risultante dal 730 per il pagamento dell’IMU, occorrerà barrare la colonna 1 del rigo I1, mentre la colonna 2 è riservata solo all’indicazione dell’importo del credito che si intende utilizzare in compensazione.
Ne deriva che in sede di conguaglio il sostituto di imposta non effettuerà il rimborso dei crediti in busta paga (in caso di utilizzo integrale del credito nei confronti del pagamento dell’imposta municipale unica) o effettuerà un rimborso parziale, equivalente alla differenza tra il credito spettante e quanto invece indicato nel quadro I quale importo da utilizzare in compensazione per il pagamento dell’imposta municipale unica.
In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborsocorrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare l’IMU.
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell’IMU dovuta da ciascuno di essi. Non è, invece, consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell’IMU dovuta dall’altro coniuge.

Tuttavia, dati i tempi ristretti per il calcolo dell’acconto, che probabilmente si ridurranno ulteriormente (dal 13 maggio 2013 – data in cui vengono rese note le delibere sul sito del MEF- al 17 giugno 2013 – data di versamento dell’acconto), è consigliabile evitare la compilazione del quadro I e lasciare i conteggi IMU fuori dalla liquidazione IRPEF, facendo versare con F24 l’acconto dell’imposta municipale propria, prima, e rimborsando l’eventuale credito Irpef, poi, in busta paga o nella pensione.
Autore: Carla De Luca

Nessun commento:

Posta un commento