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lunedì 9 settembre 2013

Sono reali le nuove semplificazioni per le Srl?

Con il recente Decreto lavoro, in vigore dal 23 agosto 2013, è stata abolita la Srlcr (società a responsabilità limitata con capitale ridotto), mentre sono state apportate notevoli innovazioni nella disciplina delle Srls (società a responsabilità limitata semplificata) e delle Srl.

Le Srl con capitale inferiore a 10.000 euro - Con specifico riferimento alle Srl è ora prevista la loro costituzione anche con capitale inferiore a 10.000 euro.
Per chi vuole costituire la nuova Srl con capitale inferiore a 10.000 euro, sono tuttavia fissate alcune specifiche limitazioni, quali:
- impossibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro (quindi non si potranno avere conferimenti in natura);
- necessità di versare interamente nelle mani degli amministratori della società i conferimenti in denaro (di conseguenza non sarà più previsto il c.d. versamento "per centesimi");
- necessità di destinare a riserva legale una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio, fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro;
- quest’ultima riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

I nuovi conferimenti nella Srl - Alcune importanti novità riguardano poi, in generale, le Srl, anche se aventi capitale superiore a 10.000 euro.
Nello specifico, il nuovo articolo 2464 c.c. non prevede più che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo venga versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro, ma richiede che il 25% dei conferimenti sia versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo. Sarà inoltre lo stesso atto costitutivo ad indicare quali devono essere i mezzi di pagamento.

Il nuovo versamento nelle mani degli amministratori è stato introdotto in un’ottica di semplificazione, ma potrebbe comunque sollevare alcuni problemi nella pratica quotidiana.
Uno dei primi dubbi che potrebbero sorgere riguarda proprio la scelta del mezzo di pagamento (da indicare nell’atto costitutivo).
Si ricorda infatti, che, anche nel caso di conferimenti, rimane fermo il limite all’utilizzo dei contanti: nel caso in cui il versamento superi i 999,99 euro diventa necessario ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile.
Inoltre, per quanto riguarda l’assegno bancario è necessario considerare che potrebbe non esserne garantita la copertura, facendo venir meno una delle condizioni richieste dal nostro codice per la costituzione della società stessa.
Gli strumenti utilizzabili, pertanto, oltre al contante per importi sotto la soglia, sarebbero, secondo una breve nota del Consiglio nazionale del notariato del 4 settembre:
- bonifico bancario, a favore di uno dei nominandi amministratori (sarebbe infatti impossibile effettuarlo nei confronti di una società che ancora non esiste);
- assegno circolare (metodo preferibile), da intestare alla costituenda società o a uno dei nominandi amministratori.
Sebbene la seconda soluzione, secondo il notariato, sia la preferibile, è necessaria una precisazione.
Si pensi infatti all’amministratore che, appena nominato, riceve l’assegno circolare, ovviamente non trasferibile, intestato a suo nome. Sarà necessario che l’amministratore incassi l’assegno sul suo conto personale, per poi girarlo alla società.
Stesso discorso può essere fatto nel caso del bonifico intestato all’amministratore.
Tali dubbi si trasformano letteralmente in problemi se poi l’amministratore si appropria dei soldi a lui consegnati.
La soluzione migliore sembra quindi essere quella di un assegno circolare intestato alla costituenda società da consegnare nelle mani dell’amministratore appena designato all’atto della sottoscrizione.
Un’ulteriore via percorribile sarebbe infine quella di poter continuare ad affidare i conferimenti a una banca, la quale li accrediterà su un conto che potrà essere successivamente movimentato soltanto dagli amministratori. In questo caso, tuttavia, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria.

Un altro possibile problema potrebbe essere rappresentato dalla richiesta normativa della presenza degli amministratori alla stipula dell’atto costitutivo, che dovranno accettare, nella stessa sede, immediatamente l’incarico (proprio per ricevere, nelle loro mani, i conferimenti).
Si pensi al caso in cui i soci non siano persone fisiche, o, ancor più, al fatto che potrebbero essere addirittura stranieri. In tal caso, molto spesso, gli amministratori non sono presenti.
In questi casi una procura può ritenersi sufficiente? È necessario che siano presenti tutti gli amministratori o ne è sufficiente anche soltanto uno?
Si può dire che nulla vieta che vi sia un solo amministratore (si pensi agli incarichi che possono essere eseguiti in via disgiunta), e allo stesso modo, si ritiene possibile che l’amministratore possa delegare un terzo (sicuramente dopo aver accettato in anticipo la carica).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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