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giovedì 2 maggio 2013

IVIE: imposta sul valore degli immobili all'estero.


AUTORE: Redazione Fiscal Focus

Disparità di trattamento delle due imposte, penalizzate le case all’estero

Tassazione non allineata – La disciplina dell’Ivie non allinea la tassazione degli immobili detenuti all’estero alle regole dell’IMU per il 2012. In particolare nelle dichiarazione Unico PF e nel modello 730 è necessario compilare la parte relativa a tali immobili detenuti all’estero per i quali vi è la tassazione anche se non locati. Otre all’Imu, i proprietari di case che detengono case all’estero dovranno pagare l’Ivie e per quest’anno, mentre la disciplina Imu esclude dall’imposizione ai fini reddituali gli immobili non locati, per l’Ivie tale esclusione opererà solo dal prossimo anno (con riferimento al 2013).

Immobili a disposizione - Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, tenuti a disposizione e non locati, la disciplina Imu prevede una particolare modalità di tassazione. In particolare a partire dal 2012 questi immobili non vengono più considerati nella determinazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali in quanto sono esclusivamente sottoposti ad Imu. Tali immobili devono essere ancora indicati nella dichiarazione dei redditi, ma nelle istruzioni delle dichiarazioni viene chiarito che se sono soggetti all’Imu viene assorbito ogni altro onere impositivo, pertanto per tali immobili non saranno dovute le imposte dirette.

Immobili detenuti all’estero – Per gli immobili detenuti all’estero, le istruzioni sia di Unico 2013 PF, quadro RL che del modello 730/2013, quadro D (rispettivamente ai righi RL 12 e rigo D4) evidenziano che, in applicazione del disposto di cui all'articolo 70, c. 2, del Tuir, è ancora necessario procedere alla compilazione indicando l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nello Stato estero per il 2012 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l'immobile non è tassabile, non sussiste l'obbligo dichiarativo (ferme restando le regole Ivie) a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando tariffe d'estimo o in base a criteri simili, è necessario indicare l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute, spettando in tale ipotesi il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

L’imposizione - Per gli immobili detenuti all’estero (immobili tenuti a disposizione) sul piano dell'imposizione non è cambiato niente, con l'effetto di giungere a una disparità di trattamento tra immobili situati in Italia e immobili esteri, che richiederebbe un intervento risolutore per l'anno 2012, anche se il legislatore ha già posto rimedio, ma con decorrenza dal 2013.

Le novità IVIE – Sul tema Ivie la Finanziaria del 2013, al comma 518, ha introdotto alcune novità di rilievo, cercando soprattutto di coordinare la nuova patrimoniale per gli immobili esteri proprio con il sistema impositivo italiano dopo l’introduzione dell’Imu. La novità principale è la traslazione al 2012 della decorrenza dell'imposta, è stata prevista l'applicazione delle regole Imu per gli immobili prima casa all'estero, a prescindere dal soggetto utilizzatore, e infine viene previsto che, per gli immobili esteri non locati, la non applicazione dell'articolo 70 del Tuir, ovvero la norma che obbliga all'indicazione in dichiarazione dei redditi e alla relativa tassazione ai fini delle imposte sui redditi. In tal modo si riallinea il sistema impositivo degli immobili esteri a quello italiano, così, come per gli immobili italiani tenuti a disposizione, una volta pagata l'Imu non è necessario procedere all'imposizione Irpef, anche per gli immobili esteri in presenza del pagamento dell'Ivie si eviterà l'imponibilità Irpef.

La disparita di trattamento – Le novità sull’Ivie, aggiungendo la disposizione che appunto prevede la richiamata non applicazione dell'articolo 70, comma 2, del Tuir, non è stata accompagnata da alcuna disposizione che ne prevedesse l'applicazione sin dall'anno 2012, con la conseguenza che la stessa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013. Circostanza questa che determina una notevole e non giustificata disparità di trattamento che dovrebbe essere rimediata o mediante un nuovo intervento normativo oppure con un'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Entrambe le soluzioni sarebbero da adottare in tempi brevi vista l’ormai avviata stagione delle dichiarazioni dei redditi.

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