DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



giovedì 3 gennaio 2013

Riscossione soft per mini - debiti


Annullamento automatico dei vecchi ruoli e moratoria di quattro mesi per le azioni esecutive

Dal 1° luglio 2013, saranno annullate tutte le cartelle per importi non riscossi fino a duemila euro derivanti da ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Inoltre, per le riscossioni coattive di importi fino a mille euro, l’agente per la riscossione non potrà attivare le azioni cautelari ed esecutive prima che siano decorsi 120 giorni dalla spedizione, per posta ordinaria, di un avviso contenente il dettaglio del ruolo. È quanto prevede la Legge di Stabilità 2013. Ma andiamo con ordine.

Debiti fino a 2mila euro.
 Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, saranno annullati. Trattandosi di un annullamento di diritto, esso opererà senza che sia necessaria un'istanza del debitore. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

31 dicembre 2013. Come detto, la novella determina l'effetto di “azzeramento” dei ruoli ultradecennali di importo non superiore a duemila euro decorsi sei mesi dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità). Pertanto, lo stato di morosità dovrà essere verificato alla data del 30 giugno 2013.

Blocco azioni esecutive e cautelari. Un’altra novità di rilievo è quella che concerne la riscossione coattiva dei debiti fino a mille euro. Il comma 544 della Legge di Stabilità infatti prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro, “non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”. Insomma, per almeno quattro mesi, l’agente non potrà attivare le azioni esecutive né iscrivere, per esempio, il fermo amministrativo dei veicoli.

Sanatoria per l’agente. Si segnala, infine, che per i crediti superiori a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione è liberato da qualsiasi responsabilità amministrativa e contabile, fatta salva l’ipotesi di dolo.

Discarico automatico. Per comprendere l’impatto della nuova disposizione, occorre ricordare che l'ente incaricato della riscossione non è liberato dalla responsabilità di riscuotere gli importi affidatigli (per esempio, dalle Entrate o dagli enti locali) se non ottiene il provvedimento di discarico per inesigibilità da parte del creditore. A tal fine, gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 prevedono che l'agente della riscossione debba dimostrare, tra l’altro, di avere notificato la cartella di pagamento nei termini di legge e di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive sui beni del debitore, comprese quelle segnalate dall'ente creditore. Ebbene, in ordine alle partite di credito ultradecennali non si applicano le disposizione di cui agli articoli 19 e 20 citati. L'effetto automatico del discarico, dal lato del debitore, comporterà la cancellazione del debito del contribuente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento