DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 28 gennaio 2013

Redditometro: i beni ad uso promiscuo


Nella calcolo effettuato dal redditometro rileveranno per la parte non fiscalmente deducibile

Premessa – Le spese e i costi d'acquisto relativi ai beni che si considerano “promiscui” all’attività d’impresa o professionale dovranno rilevare, ai fini del Redditometro, per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del confronto tenuto con gli esperti del settore lo scorso 17 gennaio.

Decreto redditometro - Il Decreto attuattivo del Redditometro (D.M. 24 dicembre 2012) ha previsto che “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione”. Si parla quindi di spese relativamente a beni “esclusivamente ed effettivamente” utilizzati nell'attività. In sostanza viene confermato quanto già si immaginava visto che se un certo macchinario risulta strumentale all'attività d'impresa, non potrà certo essere messo in discussione che lo stesso rilevi anche ai fini del Redditometro.

Beni a uso promiscuo –
 Al contrario, nel decreto non è stato fatto alcun cenno circa la rilevanza dei beni utilizzati promiscuamente nell’attività d’impresa (o professionale) e nell’ambito personale. Un primo parere era stato dato con la pubblicazione del Redditest in quanto nelle istruzioni per la sua compilazione l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che in caso di immobile utilizzato a uso promiscuo per attività di impresa o professionale va indicata anche la quota parte di spesa non deducibile fiscalmente nell’impresa ed ancora per quanto riguarda le autovetture a uso promiscuo le stesse vanno indicate per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate – 
Ora la conferma arriva direttamente dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate i quali nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata sono stati sottoposti alla questione relativa al fatto che il decreto sul redditometro considera come non sostenute le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma non dice nulla circa i beni a uso promiscuo, quali ad esempio le autovetture e quindi sorge legittimo chiedersi come rileveranno tali beni e in quale misura. Al riguardo gli esperti dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che “i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile”.

Rilevanza percentuale 
- In sostanza per i beni a uso promiscuo occorrerà percentualizzare i relativi dati e tenere conto delle predeterminazioni legali forfetarie dell'inerenza nell'attività stabilite dalla legge. Nel caso delle autovetture, ad esempio, tenuto conto dei nuovi limiti di deducibilità introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2013 (legge n.228 del 2012) i costi di acquisto e mantenimento concorreranno alla determinazione sintetica del reddito di imprenditori e professionisti in misura pari all'80% degli stessi.

Percentuali ex lege
 - Difficilmente, si ritiene, gli uffici accetteranno di considerare percentuali più alte (in modo da avere una minore rilevanza ai fini del Redditometro) per un più intenso uso del bene nell'attività, in quanto si tratta di percentuali stabilite ex lege. Si evidenzia anche il fatto che la forfetizzazione delle spese prevista con le percentuali ex lege si applica sia relativamente all'“investimento” che in relazione ai “consumi”.

Auto - Nel caso delle auto aziendali la necessità di dividere i costi è ancor più sentita, in quanto sono elementi che hanno sempre inciso pesantemente nella quantificazione del reddito determinato sinteticamente e la diretta conseguenza della loro non corretta valutazione sarebbe l'emersione di basi imponibili superiori alla reale capacità contributiva del soggetto.
Autore: Devis Nucibella

Nessun commento:

Posta un commento