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venerdì 11 gennaio 2013

Quali differenze fra Società semplificata e Società a capitale ridotto?


Dopo il parere ministeriale del 10 dicembre 2012 (Ministero della Giustizia), recepito dalla Circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013 dal Ministero dello Sviluppo economico, la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata) perde la rigidità dello statuto standard.

Le due nuove forme di S.r.l. - Nel nostro ordinamento hanno visto la luce due nuove società:
- la S.r.l.s. (Società a responsabilità limitata semplificata), grazie all'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2012, che ha dato vita all'articolo 2463-bis c.c.;
- la S.r.l.c.r. (Società a responsabilità limitata a capitale ridotto), introdotta dall'articolo 44 del D.L. 83/2012.

La precedente visione della dottrina
 - L’articolo 2463-bis, in particolare, ha previsto che l'atto costitutivo della S.r.l.s. “deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto” ministeriale.
L’interpretazione ormai consolidata in dottrina riteneva che il testo standard di statuto (approvato con D.M. 138/2012) fosse pressoché immodificabile o comunque fosse caratterizzato da una certa rigidità, anche per il fatto che, trattandosi di una prestazione professionale gratuita ex lege, tale gratuità venisse correlata alla limitazione nell'attività notarile, data dalla necessità di adottare il modello ministeriale.
Le uniche modifiche consentite avevano poca rilevanza, quali l'indicazione della durata della carica dell'organo amministrativo, la determinazione della data di chiusura del primo esercizio sociale e poco altro.
Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, con la Nota prot. n. 182451 del 30 agosto 2012, aveva confermato tale rigidità.

Il parere del Ministero della Giustizia rende modificabile lo statuto – In seguito a una visione completamente opposta, fornita dal Ministero della Giustizia sul tema, anche il Min. dello Sviluppo economico comunica alle Camere di commercio il cambiamento di rotta.
Sostanzialmente esistono due tipi di S.r.l.s.:
- una S.r.l.s. “gratuita”, che nasce quando l'atto costitutivo viene stipulato in conformità al modello standard e che prevede la prestazione gratuita del notaio;
- un altro tipo di S.r.l.s. “onerosa”, che può discostarsi dal modello standard e che, comportando un intervento professionale del notaio, va retribuito (dato che il valore dell'atto, è compreso tra 1 e 9.999 euro, il compenso notarile può variare da 800 euro a 1.300 euro).
Nell'ambito del primo tipo può, comunque, rientrare anche quell'atto costitutivo che, pur non essendo conforme al modello ministeriale, comporti comunque poche variazioni.

Le conseguenze – L’interpretazione del Ministero getta oggi gli operatori in una totale confusione tra la S.r.l.s. e la S.r.l.c.r., dato che il discrimen tra questi due tipi societari era proprio quella che nella S.r.l.c.r. non c'è la previsione di uno statuto standard.
Infatti, se già è stata data in passato un’interpretazione non conforme al dettato normativo quando si è detto che la Srlcr può essere costituita anche da chi non abbia compiuto i 35 anni d'età (nonostante il testo dicesse che la Srlcr può essere costituita da soggetti “che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”) dal Ministero dello Sviluppo economico con parere n. 0182223 del 30 agosto 2012, non è chiaro oggi quale sia la differenza tra la Srls e la Srlcr visto che entrambe hanno il capitale inferiore a 10.000 euro e hanno come soci solo le persone fisiche.
L'unica diversità tra le due forme rimane quella che nella Srls solo i soci possono essere eletti amministratori, mentre la Srlcr acquisisce come amministratori anche persone fisiche non socie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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