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mercoledì 23 gennaio 2013

Costi di ricerca e sviluppo


Viaggio tra vincoli civilistici, norme fiscali e misure incentivanti

Gli investimenti in ricerca e sviluppo rappresentano senza dubbio l’elemento cardine dell’evoluzione tecnologica dell’impresa, nonché un significativo indicatore di medio e lungo termine sul suo grado di competitività.
Da un punto di vista contabile, i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati rappresentano, tra i costi pluriennali, quelli contraddistinti da una maggiore incertezza nella loro consistenza patrimoniale rispetto ai beni immateriali veri e propri.
Ne derivano una serie di vincoli posti in via prudenziale dalle norme civilistiche per verificarne la congruità ed evitare la distribuzione di dividendi in mancanza di riserve disponibili capienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

La classificazione - Il principio contabile nazionale n. 24 suddivide i costi di ricerca e sviluppo in tre categorie:
• ricerca di base, di carattere generico per l’impresa;
• ricerca applicata, relativi ad uno specifico progetto;
• sviluppo, relativi all’implementazione della ricerca applicata.

Il controllo del collegio sindacale - Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5, del codice civile, si dispone che “i costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale”.
In sostanza, in fase di verifica dei costi di ricerca e sviluppo, il collegio sindacale dovrà controllare e accertare l’utilità futura dei suddetti costi e, in particolare, se esistano le condizioni per procedere alla loro capitalizzazione o se debbano essere, al contrario, imputati a Conto economico.

La distribuzione di dividendi - L’art. 2426, comma 1, n. 5, del codice civile, dispone, in relazione ai costi di ricerca e sviluppo, che “è possibile distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”.
In sostanza, è possibile distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi di ricerca e sviluppo non ammortizzati.

I profili fiscali –
 Per ciò che attiene la deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 95/E del 25 luglio 2006, ha precisato che la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo è sempre subordinata alla regola della preventiva imputazione al Conto economico dell’esercizio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 109, comma 4 del Tuir, e che in presenza di capitalizzazione di spese di ricerca e sviluppo la deduzione fiscale delle stesse sarà possibile solo alla conclusione della ricerca.
Il principio generale da seguire quindi per la deducibilità del costo di ricerca e sviluppo è la preventiva imputazione a conto economico del costo, sancito dal comma 4, art. 109 Tuir.

I contributi dello Stato - Laddove poi l’impresa riceva dei contributi dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte del sostenimento di spese per ricerca e sviluppo, si applicano le regole valide per la tassazione dei contributi in conto capitale, di cui all’art. 88, comma 3, del Tuir.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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