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martedì 22 gennaio 2013

Fattura elettronica “trattata” come la cartacea


Tra le tante novità introdotte con la Legge di Stabilità 2013, che ha recepito la Direttiva 2010/45/UE, vi è la nuova definizione di fattura elettronica.
L’intento del legislatore comunitario è quello di equiparare le due tipologie di fatture attraverso la soppressione dei vincoli giuridici e tecnici, che fino a oggi hanno limitato l’uso del documento elettronico, per raggiungere l’obiettivo della riduzione dei costi e aumentare la competitività sul mercato.

La definizione di fattura elettronica
 - Il comma 1 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 definisce fattura elettronica la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico e sottolineando che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
Dunque un file in pdf inviato tramite posta elettronica rispetta i requisiti della fattura elettronica.
L’accettazione del destinatario può essere espressa, tacita o desunta dal comportamento concludente (pagamento della fattura), anche se è consigliabile si tratti di un accordo esplicito.

Autenticità e integrità del documento 
- Al co. 3 dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 è previsto che il soggetto passivo assicuri l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione.
Per eliminare gli ostacoli alla procedura ed equiparare i due documenti (elettronico e cartaceo), l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite anche mediante:
sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile;
- altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati;
e non solo attraverso l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati già previsti.

Conservazione della fattura - L’articolo 1, co. 2, lett. f) del D.L. n. 216/12, ora recepito dalla Legge di Stabilità 2013, sostituisce integralmente il co. 3 dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72, stabilendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. emanato ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 82/05.
È, inoltre, previsto che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario.
Dunque:
- le fatture elettronichevanno conservate in modalità elettronica;
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
La distinzione tra le due tipologie di conservazione si basa sulla nozione di “fattura elettronica” come definita in precedenza; ad esempio, la fattura creata in Pdf e inviata al destinatario a mezzo e-mail si dovrà considerare elettronica se il destinatario ha manifestato la propria accettazione, mentre in caso contrario si dovrà considerare creata in formato elettronico.
La differenza è fondamentale ai fini della conservazione: nel primo caso, si è tenuti alla conservazione elettronica, seguendo la procedura dettata dal D.M. 23 gennaio 2004, mentre nel secondo caso il contribuente potrà scegliere tra conservazione elettronica e conservazione cartacea.
Autore: Carla De Luca

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