DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



lunedì 14 gennaio 2013

Redditometro: la difesa per il contribuente


Il contribuente sarà tenuto a una ricostruzione dei movimenti finanziari

Premessa – Con l’arrivo, da marzo, degli accertamenti con il nuovo Redditometro, il contribuente per giustificare la correttezza della propria posizione, dovrà riuscire a ricostruire la “vita finanziaria” propria e della famiglia, dimostrando un livello di spesa inferiore a quello presunto, oppure l'esistenza di redditi legittimamente non dichiarati, oppure ancora di disponibilità accumulatesi nel tempo.

Azioni difensive
 - Innanzitutto va sottolineata la circostanza che, quanto alle azioni difensive da condurre, vanno utilizzate tutte le opportunità e gli strumenti che la normativa vigente offre al contribuente, a cominciare dalla facoltà concessa ex articolo 38, sesto comma del D.P.R. n. 600/73 sino al ricorso dinanzi al giudice tributario, passando anche per l’eventuale contraddittorio da accertamento con adesione: lungo tutto questo asse ideale sussiste comunque la necessità che le argomentazioni del contribuente siano corredate da adeguata documentazione circa la disponibilità delle somme di denaro che permettono il sostenimento di un alto tenore di vita così come degli incrementi patrimoniali.

Investimenti – Per quanto riguarda in particolare gli investimenti, nel nuovo Redditometro giocano in rapporto di 1 a 1 sull'anno di effettuazione dell'acquisto (ad esempio, dell'abitazione), quando invece l'esperienza comune insegna che gli stessi sono solitamente possibili anche grazie al risparmio di più annualità. Inoltre, la tabella A allegata al decreto, da un lato, consente di nettizzare l'esborso con i disinvestimenti netti dell'anno e dei quattro precedenti; tuttavia, l'articolo 3, ammonisce che il reddito ricostruito deve tenere conto anche della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno. Insomma, se l'accumulo di denaro (risparmio) legittimamente presuppone l'esistenza di un reddito nel periodo, ci sembra ragionevole ritenere che l'utilizzo di quel risparmio rappresenti tecnicamente un disinvestimento che deve decrementare l'ammontare della spesa sostenuta.

Disinvestimenti - I “disinvestimenti” patrimoniali realizzati negli anni precedenti quelli sotto osservazione oppure a quelli in cui sono stati realizzati gli incrementi patrimoniali rappresentano, quindi, una giustificazione di assoluto rilievo per il contribuente. Ad esempio, la dismissione di un immobile ricevuto per successione, alla quale qualche tempo dopo ha fatto seguito un incremento patrimoniale, necessariamente deve essere considerato dal Fisco a sottrazione dell’importo considerato a titolo di incremento patrimoniale: questa disponibilità di denaro, infatti, sortisce l’effetto di depotenziare la presunzione del Fisco.

Finanziamenti - Al pari dei “disinvestimenti” anche l’utilizzo di finanziamenti rappresenta un elemento di difesa: il ricorso al credito, come nel classico caso del mutuo, per l’acquisto di un’abitazione incide ad esempio sull’importo da considerare ai fini dell’incremento patrimoniale. Ovviamente, anche le disponibilità finanziarie “impreviste” come le vincite o i risarcimenti assicurativi, quest’ultimi percepiti al di fuori del reddito d’impresa, così come le eredità e le donazioni ricevute rappresentano delle egregie argomentazioni difensive: vale la pena ribadire, però, che se si vuole coltivare qualche speranza di accoglimento delle proprie ragioni, già in ambito contraddittorio, occorre che le stesse siano corredate da idonea documentazione.

Coinvolgimenti di terzi - Laddove siano state avanzate giustificazioni coinvolgenti un terzo, la documentazione acquisita potrebbe essere esaminata, oltre che per procedere o meno con l’accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell’eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato aver effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione: in sostanza, l’eventuale “chiamata in causa” di un parente o di un terzo non è indenne da conseguenze.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento