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martedì 25 febbraio 2014

Calcoli di convenienza per la definizione agevolata

Abbiamo già avuto modo di trattare i principali aspetti relativi alla definizione agevolata dei ruoli. 



Come è stato quindi già chiarito, per la rottamazione delle cartelle è necessario il pagamento integrale delle somme entro il prossimo 28 febbraio. Non tutti gli importi sono però agevolabili: le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano infatti integralmente dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.


Gli importi agevolabili sono tuttavia solo quelli relativi a ruoli affidati all’agente della riscossione entro lo scorso 31 ottobre.


Non sarà possibile invece beneficiare di alcuna agevolazione per le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.


Appare ovvio come la disposizione, sebbene di favore, comporti, in ogni caso, un esborso di denaro non indifferente. Non sono infatti possibili rateazioni per la definizione degli importi, in quanto resta dovuto l’integrale pagamento, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio.
In molti casi non è quindi così semplice poter accedere al beneficio, soprattutto ove si consideri il lasso di tempo (decisamente breve) a disposizione, e gli importi, spesso non irrisori, per i quali si deve provvedere al versamento.


Giova infatti ribadire come l’agevolazione non sia sempre così rilevante: spesso si tratta solo di poche decine di euro, in quanto gli importi sono bassi o i ruoli sono stati formati in tempi relativamente recenti.
Affinché la rottamazione delle cartelle rappresenti invece un beneficio effettivo sarà quindi preferibile provvedere al pagamento di ruoli abbastanza risalenti nel tempo, ma soprattutto di importo non trascurabile.


Pertanto, si giunge al paradossale risultato in cui, negli unici casi nei quali la definizione agevolata rappresenti una soluzione economicamente conveniente, la stessa potrà essere finanziariamente insostenibile per il contribuente, il quale è posto davanti alla necessità di effettuare pagamenti rilevanti in un brevissimo lasso di tempo.


In alcuni casi, invece, la rottamazione delle cartelle può rappresentare una buona soluzione per chi voglia estinguere rateazioni già in corso. In questo caso, infatti, fermo restando che non possono essere restituiti gli interessi sulle rate già pagate, sarà possibile ottenere uno sconto non solo sugli interessi di mora e su quelli di ritardata iscrizione a ruolo, ma anche su quelli relativi al carico residuo della rateazione.


Alcuni dubbi potrebbero tuttavia sorgere per tutti quei ruoli che comprendono non solo imposte erariali, ma anche contributi previdenziali e assistenziali.


Come abbiamo avuto modo di vedere, infatti, i contributi Inps e Inail sono esclusi dalla possibilità di definizione agevolata, per cui, qualora si volesse beneficiare della rottamazione delle cartelle, sarà comunque necessario scorporare dal totale degli importi la quota relativa alle somme non agevolabili.


Sugli importi non ammessi alla definizione agevolata sarà quindi possibile provvedere all’integrale pagamento (comprensivo degli interessi) oppure potrà essere presentata richiesta di rateazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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