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sabato 15 febbraio 2014

Terreni e quote: proroga per la rivalutazione

Nella Legge di Stabilità per il 2014 rivalutazione al 1° gennaio 2014

Premessa - Tra le varie novità introdotte dal maxiemendamento alla Legge di Stabilità per il 2014 approvato dal Senato troviamo anche la rivalutazione terreni e partecipazioni. Si tratta della rideterminazione del valore d’acquisto di terreni edificabili con destinazione agricola e di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva applicata sul valore stabilito e attraverso una perizia giurata.

Legge di Stabilità 2014 – 
Nel maxiemendamento alla Legge di Stabilità 2014 è prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2014 alla condizione che, entro il 30 giugno 2014, si provveda alla predisposizione di apposita perizia giurata da parte dei soggetti a tal fine individuati. Il precedente affrancamento, disposto dalla legge di stabilità dello scorso anno, è scaduto il 30 giugno 2013 e aveva a riferimento il valore al 1° gennaio 2013.

Pagamento imposta sostitutiva - Sempre entro il 30 giugno 2014 è necessario procedere con il pagamento integrale dell’imposta sostitutiva del 2% (rideterminazione costo delle partecipazioni non qualificate) o del 4% (rideterminazione costo delle partecipazioni qualificate o dei terreni) ovvero della prima rata dell’imposta complessivamente dovuta. Come già nelle versioni precedenti della rivalutazione, il pagamento dell'imposta sostitutiva può, infatti, essere effettuato anche in due o tre rate annuali con applicazione degli interessi del 3% annuo.

Soggetti che possono rivalutare – L’agevolazione è concessa a persone fisiche che non agiscono nella sfera dell'impresa, società semplici ed enti non commerciali; tali soggetti possono essere anche non residenti. L'usufruttuario ha titolo per rivalutare i terreni e partecipazioni, in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.
La convenienza - La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è, infatti, finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette. Si ricorda che la successione o la donazione, anche successiva all’abolizione delle relativa imposta, consente comunque di adottare il valore dichiarato ai fini delle imposte ipotecarie e catastali quale costo iniziale al fine del calcolo della plusvalenza.

Rivalutazione precedente - La proroga comprende anche la nuova opportunità prevista dalla precedente disposizione di proroga (D.L. 70/2011), con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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