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giovedì 6 febbraio 2014

Cartelle pazze: sospensione con un clic

Equitalia si fa sempre più vicina ai contribuenti e, nell’ottica di semplificare gli adempimenti a carico degli stessi, fornisce sul suo sito un ulteriore strumento: la possibilità di sospendere le cartelle di pagamento non dovute semplicemente dal computer di casa, senza necessariamente recarsi allo sportello. 


Sebbene infatti i servizi forniti da Equitalia siano notevolmente migliorati nel corso del tempo e siano davvero in estinzione tutti quei casi in cui gli importi richiesti da Equitalia sono diversi da quelli effettivamente notificati al contribuente dagli enti creditori, può continuare ad accadere che vi siano degli errori.

Ciò avviene soprattutto in tutti quei casi in cui l’ente creditore fornisce a Equitalia delle informazioni errate o parziali, oppure quando non comunica delle intervenute cancellazioni del debito.
Ecco perché è stata introdotta questa nuova possibilità, che consente ai contribuenti di richiedere la sospensione semplicemente con un clic dal sito di Equitalia.

Tale possibilità era prevista anche in passato, sebbene finora la domanda potesse essere presentata soltanto allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Risale infatti al 2010 la direttiva interna di Equitalia con la quale si prevedeva la sospensione della riscossione direttamente tramite l’agente della riscossione stesso, e con la Legge di stabilità 2013 tale possibilità è stata accolta in un testo legislativo.

È quindi consentito ai contribuenti chiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione, senza presentare richieste ad uffici diversi, in tutti i casi in cui sia intervenuta la prescrizione o decadenza del credito prima della formazione del ruolo, vi sia stato un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, sia stata disposta la sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale, sia stata emessa sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, sia stato effettuato il pagamento, oppure sia intervenuta qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

In ogni caso, la domanda va inviata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui si chiede la sospensione e, a seguito della stessa, Equitalia sospende ogni attività di riscossione e invia tutta la documentazione all’ente creditore, il quale verifica la correttezza della documentazione presentata e comunica l’esito sia al contribuente sia a Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella.
Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto.
Una procedura molto importante per il contribuente, dunque, che da oggi diviene anche estremamente semplice.
Infatti è ora possibile presentare la domanda online, attraverso il nuovo canale telematico disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it.
A tal fine non sarà necessaria alcuna registrazione e non saranno necessarie password: si tratta infatti semplicemente di un percorso guidato al quale accedere entrando semplicemente nel box “Sospendere la riscossione”.
Successivamente sarà necessario inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda.
È inoltre indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (ad esempio ricevuta di pagamento, copia della sentenza) e copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta inviata e confermata l’istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti.

Pochi sono dunque i documenti necessari per accedere a questo nuovo beneficio. Basterà soltanto dotarsi di una copia della cartella di pagamento o dell’atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole richiedere la sospensione e di tutta la documentazione che giustifica la richiesta della sospensione stessa.
Oltre alla copia di un valido documento d’identità sarà inoltre necessaria una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 D.P.R.445/2000) per le persone giuridiche.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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