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martedì 4 febbraio 2014

Prima casa. Il separato perde il bonus

Cassazione Tributaria sentenza del 3 febbraio 2014

Decade dalle agevolazioni “prima casa” il contribuente che, in occasione della separazione consensuale, trasferisce la proprietà della casa familiare all’ex, senza acquistare un altro immobile entro un anno.

È quanto emerge dalla sentenza 3 febbraio 2014 n. 2263 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile.

Il caso. La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha annullato un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali notificato a un contribuente che aveva trasferito la proprietà dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere all’acquisto di un'altra abitazione entro l’anno successivo. Il giudice di secondo grado ha motivato la sua decisione nel senso che il trasferimento della casa familiare, avvenuto a seguito di separazione consensuale, trovava il suo titolo nel relativo provvedimento di omologazione del Tribunale, che costituiva pur sempre “provvedimento decisionale”.

Le doglianze del Fisco. Avverso il verdetto di secondo grado ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate evidenziando che, nel ritenere illegittima la revoca dell’agevolazione, la CTR non aveva considerato, da un lato, che la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene, dall’altro, che il fenomeno traslativo è costituito dall’accordoassunto volontariamente dai coniugi, e non dal relativo provvedimento di omologazione.

Ok al recupero delle maggiori imposte. 
Il ricorso dell’Amministrazione ha fatto centro. La Suprema Corte ricorda che le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”, in funzione della complessiva sistemazione solutoria/compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale (cfr. Cass., sentenze n. 5741/2004 e n. 5473/2006).

Ne deriva che il regolamento concordato tra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (cfr. Cass. n. 9174/2008), trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’articolo 711 c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.
Ebbene, la sentenza gravata non si è attenuta a tale principio. Gli Ermellini l’hanno pertanto cassata, con conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente. La causa, infatti, è stata decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese sono state interamente compensate tra le parti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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