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venerdì 7 febbraio 2014

Notifica al coinquilino. È nulla

Cassazione Tributaria sentenza del 6 febbraio 2014

La cartella di pagamento deve essere annullata se l’atto prodromico è stato consegnato a persona che si è qualificata come coinquilino. Solo il vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione che l’atto sarà consegnato al suo destinatario. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - T nell’ordinanza 6 febbraio 2014 n. 2705.

Il caso.
 Gli Ermellini hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 139, comma 2, cpc e 19 D.Lgs. 546/92, in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc. A detta dell’Amministrazione, la CTR della Puglia aveva erroneamente escluso la ritualità della notifica dell’avviso d’accertamento inerente alla cartella di pagamento per imposta di successione, oggetto di controversia, dovendo parificarsi il coinquilino, cui era stato consegnato l’atto prodromico, alla persona “addetta alla casa”.

Consegna al coinquilino. Ebbene, i giudici del Palazzaccio ritengono la doglianza del Fisco palesemente infondata perché non linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità. È pacifico, infatti, che la consegna di copia dell’atto a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica (su tutte Cass. n. 13625 del 2004).

Senza raccomandata notifica nulla. Nel caso di specie è risultato, da un alto, che la notifica del prodromico avviso di accertamento è avvenuta nelle mani “di persona che vive in casa”, dall’altro, che il destinatario non era stato informato dell'avvenuta notificazione, mediante l’invio di una raccomanda con avviso di ricevimento.

Ok consegna alla madre non convivente. Sul tema in trattazione si segnala anche la sentenza n. 7714/13 che ha considerato valida la notifica dell’avviso di accertamento nelle mani della matrigna del contribuente. In questo caso la relata indicava chiaramente che l’atto impositivo era stato notificato “presso il domicilio del destinatario a mani della madre”. È stato pertanto inutile dedurre che la consegnataria del plico, ancorché familiare, fosse residente altrove. Infatti, secondo la S.C., è proprio, e soltanto, il vincolo di parentela o di affinità - a prescindere dal requisito della stabile convivenza - a giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al suo destinatario.

Di conseguenza, mentre la disposizione dell’articolo 139 cpc non impone all’ufficiale giudiziario di indagare in merito al rapporto di convivenza indicato dalla persona che riceve l’atto, resta a carico di colui che assume di non avere ricevuto l’atto l’onere di provare in concreto la mera occasionalità della presenza, nella propria residenza o domicilio, di detta persona, non essendo sufficiente – a tale scopo - la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza. Ciò perché le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo in ordine all’effettiva residenza di una persona nel luogo da esse indicato (Cass. n. 26985/09, n. 5201/12). Insomma, a fronte della relata attestante che la notifica è avvenuta nel domicilio del contribuente e a mani di un parente, nessuna rilevanza, in assenza di prove circa l’occasionalità della presenza di tale persona nel luogo suindicato, assume la circostanza che la stessa abbia la residenza anagrafica altrove.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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