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lunedì 10 febbraio 2014

Definizione agevolata da valutare con attenzione

La c.d. “rottamazione delle cartelle” è un istituto che, sin da subito, non è parso particolarmente interessante, ma con i chiarimenti di Telefisco è diventato un beneficio da valutare con moltissima attenzione. 


Equitalia, nel corso dell’incontro, ha infatti chiarito che, se è vero che in pendenza di giudizio di primo e secondo grado le somme possono essere oggetto di definizione agevolata, rimane fermo il fatto che non può essere chiesto il rimborso qualora la parte risulti vittoriosa in giudizio.

I chiarimenti
Più nello specifico, Equitalia si è soffermata sul fatto che possono essere oggetto di definizione agevolata, tra l’altro,anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o secondo grado, ma ha altresì aggiunto che possono essere oggetto di definizione agevolata anche i tributi e i relativi accessori dovuti a seguito di liquidazione e controllo formale della dichiarazione.

Queste ipotesi vanno a sommarsi a quelle espressamente previste dal Comunicato Equitalia, tra cui le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva, le quali beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, nonché le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada, per le quali tuttavia lo stralcio è limitato ai soli interessi di mora.

Si sottolinea inoltre come sia già stato chiarito che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

Con specifico riferimento alla rateazione è tuttavia da ritenersi che, oltre allo stralcio degli interessi di mora, vi potrà essere quello sulle rate residue da pagare, mentre è escluso che possano essere chiesti a rimborso gli interessi già corrisposti sulla rateazione per le rate già saldate.

Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

È stato invece chiarito che, anche nel caso in cui penda un giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, il contribuente potrà richiedere la definizione agevolata per l’integrale pagamento della cartella stessa.
Tuttavia, è bene sottolineare come, in caso di integrale pagamento della pretesa tributaria oggetto di giudizio pendente si dovrebbe considerare cessata la materia del contendere.
Rimarranno quindi a carico delle parti che le hanno sostenute le spese di giudizio.

Le spese di giudizio saranno invece dovute nel caso in cui venga richiesta la sanatoria della cartella dopo che la sentenza con la quale si ha la condanna alla rifusione delle spese della lite sia divenuta definitiva.

Pertanto è necessario prestare la massima attenzione qualora si voglia procedere con il pagamento integrale di una cartella impugnata.

Il rimborso delle somme versate 
Da ultimo va sottolineato come il contribuente che si è avvalso della sanatoria delle cartelle e, in pendenza di giudizio, ha versato le somme provvisoriamente iscritte a ruolo, non potrà ottenere il rimborso delle somme versate qualora risulti vittorioso in giudizio.

Infatti, nel caso in cui il contribuente decida di aderire alla possibilità di sanatoria delle cartelle, tale scelta viene considerata definitiva e immodificabile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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