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mercoledì 5 febbraio 2014

Invalidità. Vale il reddito personale

L'erogazione della pensione dal 28 giugno 2013 spetta sulla base del reddito personale, mentre quelle in data antecedente sulla base del reddito familiare

Premessa – A decorrere dallo scorso mese di giugno, per la concessione della pensione di inabilità conta solo il reddito personale dell’invalido senza obbligo di computare quello di altri membri della famiglia. Quindi, per le istanze d'invalidità presentate prima del 28 giugno 2013 e non ancora decise, il diritto a pensione è valutato sulla base del solo reddito personale, ma l'erogazione fino al 28 giugno 2013 sulla base del reddito familiare. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza 27812/2013, facendo il punto sulla questione del requisito reddituale per la fruizione della pensione di inabilità a carico dell’INPS, e pronunciandosi su modalità e termini di applicazioni delle disposizioni introdotte l’estate scorsa dal D.L. n. 76/2013 per risolvere l’empasse amministrativo-giurisdizionale sorta all’inizio del 2013.

Il caso – La questione, in particolare, riguarda la modifica per via amministrativa delle soglie reddituali per l’accesso alla pensione di inabilità a carico dell’INPS, che aveva posto una pesante ipoteca sulla “sorte pensionistica” di migliaia di cittadini inabili. In estrema sintesi, la questione è sorta – nel dicembre 2012 – con l’emanazione, da parte dell’INPS, di una circolare (n. 149/12) attraverso la quale veniva modificata la disciplina della pensione di inabilità, individuando ex novo il reddito familiare (non, come sino ad allora, quello personale) del richiedente, quale “tetto” per la fruibilità della pensione da parte degli invalidi totali (attualizzato per il 2013 in 16.127,30 euro lordi annui). Tuttavia, con messaggio INPS n. 717/2013, infatti, veniva decretato lo stop al nuovo criterio su indicazioni del Ministero del Lavoro che annunciò una circolare di chiarimento; circolare che non è mai arrivata. Intanto, il 28 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto lavoro (D.L. n. 76/2013) il quale all'art. 10, c. 5 detta la soluzione normativa alla questione stabilendo che “il limite di reddito per il diritto alla pensione d'inabilità […] è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. A fare subito i conti con la suddetta norma è la Corte di Cassazione, che è stata chiamata a decidere un ricorso dell’INPS avverso una sentenza della corte di appello di Messina che ha riconosciuto il diritto alla pensione a un invalido da dicembre 2006 sulla base del solo reddito personale.

La sentenza – La Suprema Corte esordisce nell’affermare che la “nuova norma si applica anche alle domande […] e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore”, cioè al 28 giugno 2013, “limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati”, né “recupero degli importi erogati prima […]”. Data l’ambiguità dell’intervento del legislatore, la Corte trae alcuni principi “che indirizzano sia l'attività amministrativa che quella giudiziaria”. In sintesi, in base alla nuova norma, le posizioni in essere al 28 giugno 2013, per domande d'invalidità presentate prima di tale data e per contenzioso pendente alla stessa data, vanno valutate in questo modo: il diritto alla pensione è accertato sulla base del solo reddito personale; l'erogazione della pensione dal 28 giugno 2013 spetta sulla base del reddito personale; l'erogazione della pensione prima del 28 giugno spetta sulla base del reddito familiare. Nel caso di specie, quindi, la norma contenuta nel recente decreto lavoro (D.L. n. 76/2013) volge a favore dell’INPS, in quanto prima del 28 giugno 2013, la pensione è erogata sulla base del requisito “familiare”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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