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giovedì 13 febbraio 2014

Studi di settore. KO tecnico per il Fisco

L’Ufficio deve spiegare perché ha disatteso le giustificazioni del contribuente, altrimenti l’accertamento è illegittimo

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana (sentenza n. 135/25/13 depositata il 18 dicembre 2013), deve essere annullato l'avviso di accertamento nel quale non si è dato conto delle circostanze addotte dal contribuente nel contraddittorio preventivo.

Il caso. 
La controversia trae origine da un accertamento di maggiori ricavi a carico di una società in nome collettivo.

In sede di contraddittorio preventivo la società aveva addotto, quali elementi di fatto incidenti sulla capacità reddituale, i motivi di salute che avevano ridotto l’apporto di lavoro di uno dei due soci e l'esistenza di una causa civile che aveva bloccato un’importante commessa. Come rilevato dal collegio gigliato, nessuno di questi due elementi è stato adeguatamente considerato nell’elaborazione dell'avviso di accertamento oggetto d’impugnazione, sicché l’atto impositivo è stato annullato per palese violazione dei principi generali del giusto procedimento.

La motivazione dell’avviso. Secondo indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, osserva il Giudice toscano, quando il contribuente partecipa al contraddittorio preventivo deducendo la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standard” o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo in esame, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (ex multis Cass. SS.UU. n. 26638/2009).

La specifica realtà economica. Gli studi di settore, infatti, non sono altro che un’elaborazione statistica che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice. Ne deriva che la procedura di accertamento standardizzato, basata sugli studi di settore, non può esimersi dall'esaminare la situazione concreta nella quale il contribuente svolge la sua attività; e il momento nel quale tale esame deve essere compiuto è indubbiamente il contraddittorio preventivo, in ossequio al principio del giusto processo e della prassi amministrativa. Altrimenti lo studio di settore si trasformerebbe da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito “con una illegittima compressione dei diritti emergenti dagli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione” (SS.UU. n. 26638/2009 cit.).

Il Fisco paga le spese. 
Ebbene, nel caso esaminato, l’Amministrazione Finanziaria non si è attenuta a nessuno dei principi sopra richiamati e tale comportamento ha inficiato irrimediabilmente l’accertamento a carico della società. Di conseguenza, l’appello di quest’ultima è stato accolto, con condanna dell’Ufficio procedente al pagamento delle spese processuali che, per entrambi i gradi di giudizio, sono state quantificate in duemila euro oltre eventuali accessori di legge.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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