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martedì 17 settembre 2013

MODELLO UNICO: le novità del quadro RW

Il quadro del modello Unico, dedicato al monitoraggio fiscale, viene interessato da sostanziali modifiche apportate dall’art. 9 della Legge n.97/13.

Le novità apportate dalla L. 97/2013 - Tale disposto, modificando i primi articoli del D.L. n.167/90, conv. con modif. dalla Legge n. 227 del 4 agosto 1990, ha apportato le seguenti modifiche:
- la riduzione dell’ammontare delle sanzioni. Per le mancate segnalazioni riferite ai Paesi c.d. collaborativi, la sanzione minima si riduce dal 10% al 3%, mentre per i Paesi black list la sanzione si riduce al 6%;
- l’obbligo, in futuro, di compilare il quadro indicando esclusivamente lo stock, la consistenza delle attività finanziarie e non i flussi che hanno interessato detti investimenti; ciò farà sì che la struttura del quadro venga ridotta a una sola sezione (sezione II), dove appunto sono evidenziati i capitali detenuti al 31 dicembre di ogni anno;
- la possibilità di presentare tardivamente il quadro RW entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di dichiarazione vedendosi comminare la sola sanzione formale di €258.

I quadri RW relativi all’anno 2012 - A oggi l’Amministrazione Finanziaria non si è espressa circa l’anno 2012. La compilazione di tale quadro non influenza in nessun modo gli imponibili fiscali e le imposte dovute.
I contribuenti che hanno già provveduto all’invio dello stesso, con le vecchie regole, effettuando le necessarie indicazioni anche nelle sezioni I e III del quadro RW, non devono porsi alcun problema.
La questione è posta da coloro che ancora devono effettuare l’adempimento dichiarativo e si trovano a dover monitorare una marea di flussi.
Alla luce delle novità, adottare la nuova disposizione sarebbe assai più agevole.
L’Amministrazione potrebbe comportarsi in due modi:
- interpretando la nuova disposizione come applicabile già relativamente alla prima dichiarazione successiva all’entrata in vigore della Legge n.97/13. L’ Unico 2013 (anno 2012), secondo le nuove indicazioni normative, comporta l’obbligo di compilare solo la sezione II del quadro RW, a prescindere dalle istruzioni e dai modelli che fanno ancora riferimento alle sezioni I e III;
interpretando la nuova disposizione come applicabile alla data di entrata in vigore della legge. In questo caso gli investimenti effettuati nel 2013 verranno interessati dalle novità e a decorrere da Unico 2014 si vedranno i primi modelli con le nuove regole.

In via cautelativa è consigliabile procedere, comunque, alla compilazione anche delle sezioni I e III, nonostante l’Amministrazione possa interpretare la norma nella prima versione ipotizzata sopra.
Il documento di prassi dell’Amministrazione Finanziaria dovrebbe giungere a momenti e ci si auspica entro il 30 settembre 2013, termine di invio dei modelli Unico 2013.

La questione sanzioni - Proprio sul sistema sanzionatorio si era creata una diversa posizione della prassi dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto alle tesi della dottrina prevalente. La disposizione di riferimento è l’art.5, co.4, del D.L. n.167/90, ai sensi del quale:
- la sanzione era stabilita nella misura dal 10 al 50% degli importi non dichiarati. Ad esempio, se l’importo da indicare è pari a €100.000, la sanzione minima irrogabile è pari ad €10.000;
- con la possibile confisca di beni di equivalente valore; anche se secondo la dottrina la confisca per equivalente non può che riferirsi all’ammontare della sanzione irrogabile (nell’esempio €10.000) (cfr. NDC dell’AIDC n.185 del 2012).
Sulla questione era stata avviata una procedura europea di infrazione circa l’evidente sproporzione delle sanzioni stabilite dall’art.5, commi 4 e 5 del D.L. n.167/90, che ha appunto condotto alle nuove modifiche introdotte dal Legislatore.
A parere della norma di comportamento n.185/12 emanata dall’AIDC, nelle violazioni riguardanti la corretta compilazione del quadro RW, non essendovi evasione d’imposta, la sola sanzione irrogabile sarebbe, invece, quella di €258,00, ex art.8, co.1, del D.Lgs. n.471/97. Inoltre, se ricorrono i termini del ravvedimento operoso, tale sanzione può essere anche corrisposta in misura ridotta.
Gli estremi delle due tesi sono totalmente contrapposti, con il forte rischio di creare un considerevole contenzioso tributario.
In tale scenario si pongono le variazioni normative, rispetto alle quali il vero auspicio è che l’Amministrazione Finanziaria sappia assumere delle posizioni volte alla semplificazione dell’adempimento, soprattutto per il passato.

Il nuovo regime sanzionatorio – Novità anche in relazione alle sanzioni.
Le sanzioni sono state sensibilmente ridotte (art.5 del D.L. 167/90, come modificato dalla L. 97/2013):
- nella misura minima del 3% per le violazioni riferite a paesi c.d. white list;
- e in quella raddoppiata del 6% nel caso in cui il Paese di riferimento sia black list.
Tra l’altro, per quanto concerne i Paesi black list in forza dell’art.1 del D. L. n.194/09, la tempistica per l’irrogazione della sanzione è doppia rispetto ai Paesi white list.
Siamo in attesa della pubblicazione di un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate dove venga chiarito che in forza del principio del favor rei, le novità normative debbono trovare applicazione anche per il passato.

Se dovesse essere confermata la logica del favor rei, e nel caso di violazione reiterata, la sanzione irrogata sarebbe incrementata del 50% (cumulo giuridico) e comunque diverrebbe definibile nella misura di 1/3. In pratica per i Paesi white list la sanzione irrogabile per le violazioni in diversi anni sarebbe del 3% incrementata dell’1,5%, per un totale del 4,5%, con possibilità di definizione nella misura di 1,5% (ossia un terzo), mentre nel caso di Paesi black list il tutto potrebbe essere definito in misura doppia.
Verrebbe, inoltre, confermata la tesi dell’ADC, dunque in assenza di evasione verrebbero applicate non le sanzioni in misura percentuale, bensì la sola violazione formale di importo pari a 258 euro.
Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non preoccupandosi di occultare ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d’imposta, dovrebbe sussistere solo laviolazione di irregolare compilazione della dichiarazione. 
Dalla lettura della norma (art. 5 del D.L. 167/90) si evince come il legislatore abbia specificato che “nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258”.
Il legislatore, cioè, specifica che la sanzione di €258 è applicabile solo a quelle casistiche di compilazione del quadro RW avvenute nei fatidici 90 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione
. Sembra dunque portare alla seguente casistica:
- se le correzioni sono effettuate nei 90 giorni successivi, la sanzione è fissa e pari a €258, anche ravvedibile al ricorrere delle condizioni (mentre chi nel passato ha sanato entro tale tempistica potrà richiedere l’applicazione della sola sanzione di €258);
- se, invece, le correzioni avvengono dopo, allora vanno applicate le sanzioni in percentuale e per coloro che possono avvalersi del ravvedimento, procedere alla riduzione nella misura di 1/8.
Si attendono i chiarimenti di prassi.
Autore: Carla De Luca

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